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FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI SUPERIORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
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NUOVE FORME DI RENDITA A DISPOSIZIONE DELL’ADERENTE

Come segnalato nella comunicazione fatta per il rinnovo della Convenzione Assicurativa, sono state attuate lunghe discussioni e valutazioni con Allianz (coordinatrice del pool assicurativo) e le altre compagnie assicurative allo scopo di ampliare l'offerta dei servizi connessi alle prestazioni e già ad oggi opzionali al momento della richiesta di erogazione delle prestazioni, in particolare una possibile copertura di Long Term Care (LTC).

Abbiamo ora il piacere di annunciare che alle attuali 4 opzioni di erogazione della Rendita in essere I) Rendita Vitalizia Semplice immediata, II) Rendita Certa per 5 o 10 anni e successivamente Vitalizia, III) Rendita Vitalizia Reversibile, l'Allianz offrirà anche 2 nuove opzioni:

  • 1) la Rendita Vitalizia immediata con raddoppio in caso di perdita dell'autosufficienza (cosiddetta LTC)
  • 2) Rendita annua vitalizia immediata rivalutabile con controassicurazione in caso di decesso dell'Assicurato

Al momento della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'Aderente che presenta la richiesta riceve una Rendita vitalizia immediata erogata dalla compagnia assicurativa Allianz, alla quale viene trasferito il montante accumulato presso il Fondo. L'erogazione avviene secondo le condizioni previste dalla Convenzione Assicurativa, che include costi e coefficienti di conversione in rendita variabili in base alla tipologia scelta (come specificatamente riportato nel Documento sulle Rendite).
La Rendita è calcolata sulla base della posizione individuale maturata presso il Fondo, al netto dell'eventuale quota richiesta in forma di capitale.
L'Aderente attualmente può scegliere tra le seguenti modalità di erogazione, di cui si ricordano le specifiche caratteristiche:

  • I) la Rendita Vitalizia semplice viene erogata all'aderente per tutta la durata della sua vita. Al momento del decesso dell'aderente eventuali residui del montante originario sono acquisiti dalla compagnia assicurativa.
  • II) la Rendita Certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia viene erogata per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Trascorso il periodo di 5 o 10 anni, se l'aderente è ancora in vita, la rendita prosegue in forma vitalizia.
  • III) la Rendita Vitalizia reversibile viene erogata all'aderente per tutta la durata della sua vita e, successivamente al suo decesso, in misura totale o parziale (secondo la quota indicata dall'aderente stesso) alla persona designata, finché è in vita.

A seguito di tale scelta, effettuata dall'Aderente tramite richiesta scritta da presentare almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la compagnia assicurativa comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile. L'importo è calcolato in base all'età del beneficiario e ai coefficienti di conversione in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.

La Rendita Vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'Aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

Vediamo ora le caratteristiche delle nuove opzioni:

Per entrambe le nuove opzioni offerte, analogamente a quelle già in essere, valgono le seguenti condizioni generali contrattuali:
Premio: L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita, si ottiene applicando al premio versato alla Società il coefficiente indicato nella specifica Tabella di conversione (vedi quanto riportato nel Documento sulle Rendite)
Caricamento: I tassi di premio non prevedono costi (caricamenti espliciti).
Le spese per l'erogazione della rendita (caricamenti impliciti applicati alla rendita annua per ogni anno di durata del periodo di pagamento) sono già conteggiate nei tassi di premio esposti e sono pari al 1,25% della rendita stessa.]

1) Rendita annua vitalizia immediata rivalutabile con raddoppio in caso di perdita dell'autosufficienza (cosiddetta LTC)

Tale opzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio della rata di rendita in caso di perdita di autosufficienza sulla testa degli Aderenti al Fondo Pensione (“Titolare della Posizione”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso.
Prestazioni assicurate: La prestazione consiste nell'erogazione di una Rendita vitalizia immediata, che si rivaluta annualmente, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita, con raddoppio della rata di rendita in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti della vita quotidiana (di seguito definita “Rendita vitalizia immediata con raddoppio in caso di LTC”).
In caso di riconoscimento da parte della Società dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato, l'ammontare della rendita erogata viene raddoppiato e continuerà periodicamente a rivalutarsi.
L'Assicurato, o altra persona che lo rappresenti, è tenuto a fornire la documentazione sanitaria richiesta dalla Società all'atto della denuncia, dell'accertamento o della rivedibilità dello stato di non autosufficienza.
Dovrà altresì essere comunicata alla Società qualsiasi variazione dello stato di autosufficienza
Definizione dello stato di non autosufficienza: Si considera in stato di non autosufficienza l'Assicurato che, a causa di una malattia, una lesione o la perdita delle forze, si trovi in uno stato tale da aver bisogno – prevedibilmente per sempre

quotidianamente e in misura notevole, dell'assistenza di un'altra persona nel compiere almeno 4 delle seguenti 6 azioni consuete della vita quotidiana, nonostante l'uso di ausili tecnici e medici:

  • 1. Muoversi nella stanza: sussiste un bisogno di assistenza qualora l'Assicurato, nonostante l'utilizzo di stampelle o una sedia a rotelle, necessiti dell'aiuto di un'altra persona;
  • 2. Alzarsi e mettersi a letto: sussiste un bisogno di assistenza qualora l'Assicurato non sia in grado di recarsi a letto o di lasciare il letto senza l'aiuto di un'altra persona;
  • 3. Vestirsi e svestirsi: sussiste un bisogno di assistenza qualora l'Assicurato non sia in grado di vestirsi o svestirsi senza l'aiuto di un'altra persona, nonostante l'uso di abiti idonei;
  • 4. Consumare cibi e bevande: sussiste un bisogno di assistenza qualora l'Assicurato non sia in grado di mangiare e di bere senza l'aiuto di un'altra persona, nonostante l'uso di posate e recipienti per bere idonei;
  • 5. Lavarsi, pettinarsi e farsi la barba: sussiste un bisogno di assistenza qualora l'Assicurato debba essere lavato, pettinato e rasato da un'altra persona non essendo in grado di eseguire i movimenti del corpo necessari;
  • 6. Funzioni fisiologiche: sussiste un bisogno di assistenza qualora l'Assicurato non sia autonomamente in grado di espletare le normali funzioni fisiologiche e tutti gli atti di elementare igiene personale. In caso di una sola incontinenza (o dell'intestino o della vescica) compensabile con l'uso di assorbenti igienici, non sussiste lo stato di non autosufficienza di cui al presente punto.

La perdita permanente di autosufficienza deve essere certificata da un medico.
Modalità assuntive: I rischi inerenti all'assicurazione vengono assunti dalla Società in ragione delle risultanze dell'esame del questionario anamnestico che ogni Aderente interessato dovrà far compilare dal proprio medico curante, sottoscrivere ed inviare alla Società per il tramite del Fondo Pensione, come precondizione per l'inclusione in Convenzione.
Resta comunque fermo che, all'atto della produzione della documentazione assuntiva dovuta, la Società si riserva di:

  • accettare il rischio;
  • richiedere ulteriore documentazione;
  • rifiutare il rischio.

La Società ha tempo 60 giorni per effettuare la valutazione e darne comunicazione al Fondo Pensione.

2) Rendita annua vitalizia immediata rivalutabile con controassicurazione in caso di decesso dell'Assicurato

Prestazioni assicurate: L'assicurazione prevede le seguenti prestazioni:

  • a) finché il Titolare della Posizione è in vita, l'erogazione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile annualmente;
  • b) al verificarsi del decesso del Titolare della Posizione, la liquidazione ai beneficiari dallo stesso indicati di un capitale (“valore di controassicurazione”) che decresce fino ad esaurirsi in funzione delle rate di rendita erogate fino al momento del decesso. Nel dettaglio, il capitale liquidabile a seguito di decesso si determina sottraendo al premio versato il risultato del prodotto tra la rata di rendita iniziale e il numero di rate liquidate fino alla data del decesso. Per determinare tale importo, saranno comunque conteggiate come pagate anche le eventuali rate di rendita non dovute.

Dal momento in cui il “Valore di controassicurazione” si annulla, in caso di decesso del Titolare della Posizione nessun pagamento è dovuto dalla Società.