FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI SUPERIORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Iscrizione Albo Fondi Pensione n. 1270 presso la COVIP
Come segnalato nella comunicazione fatta per il rinnovo della Convenzione Assicurativa, sono state attuate lunghe discussioni e valutazioni con Allianz (coordinatrice del pool assicurativo) e le altre compagnie assicurative allo scopo di ampliare l'offerta dei servizi connessi alle prestazioni e già ad oggi opzionali al momento della richiesta di erogazione delle prestazioni, in particolare una possibile copertura di Long Term Care (LTC).
Abbiamo ora il piacere di annunciare che alle attuali 4 opzioni di erogazione della Rendita in essere I) Rendita Vitalizia Semplice immediata, II) Rendita Certa per 5 o 10 anni e successivamente Vitalizia, III) Rendita Vitalizia Reversibile, l'Allianz offrirà anche 2 nuove opzioni:
Al momento della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'Aderente che presenta la richiesta riceve una Rendita vitalizia immediata erogata dalla compagnia assicurativa Allianz, alla quale viene trasferito il montante accumulato presso il Fondo. L'erogazione avviene secondo le condizioni previste dalla Convenzione Assicurativa, che include costi e coefficienti di conversione in rendita variabili in base alla tipologia scelta (come specificatamente riportato nel Documento sulle Rendite).
La Rendita è calcolata sulla base della posizione individuale maturata presso il Fondo, al netto dell'eventuale quota richiesta in forma di capitale.
L'Aderente attualmente può scegliere tra le seguenti modalità di erogazione, di cui si ricordano le specifiche caratteristiche:
A seguito di tale scelta, effettuata dall'Aderente tramite richiesta scritta da presentare almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la compagnia assicurativa comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile. L'importo è calcolato in base all'età del beneficiario e ai coefficienti di conversione in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.
La Rendita Vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'Aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.
Vediamo ora le caratteristiche delle nuove opzioni:
Per entrambe le nuove opzioni offerte, analogamente a quelle già in essere, valgono le seguenti condizioni generali contrattuali:
Premio: L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita, si ottiene applicando al premio versato alla Società il coefficiente indicato nella specifica Tabella di conversione (vedi quanto riportato nel Documento sulle Rendite)
Caricamento: I tassi di premio non prevedono costi (caricamenti espliciti).
Le spese per l'erogazione della rendita (caricamenti impliciti applicati alla rendita annua per ogni anno di durata del periodo di pagamento) sono già conteggiate nei tassi di premio esposti e sono pari al 1,25% della rendita stessa.]
1) Rendita annua vitalizia immediata rivalutabile con raddoppio in caso di perdita dell'autosufficienza (cosiddetta LTC)
Tale opzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio della rata di rendita in caso di perdita di autosufficienza sulla testa degli Aderenti al Fondo Pensione (“Titolare della Posizione”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del Fondo Pensione, siano inseriti in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso.
Prestazioni assicurate: La prestazione consiste nell'erogazione di una Rendita vitalizia immediata, che si rivaluta annualmente, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita, con raddoppio della rata di rendita in caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti della vita quotidiana (di seguito definita “Rendita vitalizia immediata con raddoppio in caso di LTC”).
In caso di riconoscimento da parte della Società dello stato di non autosufficienza dell'Assicurato, l'ammontare della rendita erogata viene raddoppiato e continuerà periodicamente a rivalutarsi.
L'Assicurato, o altra persona che lo rappresenti, è tenuto a fornire la documentazione sanitaria richiesta dalla Società all'atto della denuncia, dell'accertamento o della rivedibilità dello stato di non autosufficienza.
Dovrà altresì essere comunicata alla Società qualsiasi variazione dello stato di autosufficienza
Definizione dello stato di non autosufficienza: Si considera in stato di non autosufficienza l'Assicurato che, a causa di una malattia, una lesione o la perdita delle forze, si trovi in uno stato tale da aver bisogno – prevedibilmente per sempre
quotidianamente e in misura notevole, dell'assistenza di un'altra persona nel compiere almeno 4 delle seguenti 6 azioni consuete della vita quotidiana, nonostante l'uso di ausili tecnici e medici:
La perdita permanente di autosufficienza deve essere certificata da un medico.
Modalità assuntive: I rischi inerenti all'assicurazione vengono assunti dalla Società in ragione delle risultanze dell'esame del questionario anamnestico che ogni Aderente interessato dovrà far compilare dal proprio medico curante, sottoscrivere ed inviare alla Società per il tramite del Fondo Pensione, come precondizione per l'inclusione in Convenzione.
Resta comunque fermo che, all'atto della produzione della documentazione assuntiva dovuta, la Società si riserva di:
La Società ha tempo 60 giorni per effettuare la valutazione e darne comunicazione al Fondo Pensione.
2) Rendita annua vitalizia immediata rivalutabile con controassicurazione in caso di decesso dell'Assicurato
Prestazioni assicurate: L'assicurazione prevede le seguenti prestazioni:
Dal momento in cui il “Valore di controassicurazione” si annulla, in caso di decesso del Titolare della Posizione nessun pagamento è dovuto dalla Società.