Il lavoratore può trasferire la propria posizione pensionistica da un fondo pensione complementare a un altro della stessa tipologia, senza costi né penalità. Il trasferimento può avvenire in caso di **cambiamento dell’azienda e/o del contratto collettivo nazionale di lavoro** (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione), al fine di continuare a beneficiare della contribuzione aggiuntiva del datore di lavoro, oppure su **base volontaria**, una volta trascorsi due anni dall’iscrizione alla forma pensionistica. Il trasferimento non è soggetto a tassazione e comporta il mantenimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di provenienza.
La richiesta di trasferimento va presentata al fondo di provenienza tramite l’apposito modulo standard, indicando il fondo di destinazione. Il trasferimento sarà perfezionato entro **sei mesi** dalla data di presentazione della domanda, in conformità con le tempistiche previste dalla normativa vigente e dallo statuto del Fondo.
Il trasferimento consente di mantenere integralmente i contributi già versati e tutti i diritti fiscali maturati (come le deduzioni e la tassazione agevolata al momento dell’erogazione).
Nel caso di trasferimento in entrata, il montante trasferito comprende: