Sono contrattualmente dall'azienda iscritti al Fondo i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti che applichino nei loro confronti il c.c.n.l. per i dirigenti e i quadri superiori di aziende industriali stipulato tra la Federmanager e la CONFAPI, che siano titolari, ai sensi dell'art.18 comma 7 del Decreto, di una posizione pensionistica complementare alla data del 27 Aprile 1993, sempreché conservata.
Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi dell'art.3, comma 4, del Decreto con gli effetti previsti dall'Accordo Sindacale stipulato in data 6 Febbraio 1996 tra la CONFAPI e la Federmanager, i dirigenti e i quadri superiori alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al comma 1, privi alla data del 28 Aprile 1993 di qualsiasi posizione pensionistica complementare o che se ne siano privati successivamente a tale data. L'adesione di cui al comma precedente, che comporta l'impegno a contribuire al Fondo ai sensi dell’art.8 dello Statuto, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al primo comma. Possono, inoltre, essere iscritti al Fondo i dirigenti e i quadri superiori alle dipendenze della CONFAPI e della Federmanager, nonché alle dipendenze di Organizzazioni facenti parte dei predetti soggetti o a questi ultimi associate.
Possono, infine, iscriversi al Fondo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione,i Dirigenti dipendenti da imprese che applichino c.c.n.l. diversi da quello CONFAPI–Federmanager.
Per richiedere l'iscrizione dell'azienda e del dirigente o del quadro superiore, selezionare il relativo "modulo di adesione individuale" sottostante.
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