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FAQ (Domande Frequenti)

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FAQ (Domande Frequenti)

I Fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre 1992, prima dell'entrata in vigore del Decreto lgs. 124/1993. Sono destinati a specifici ambiti di lavoratori dipendenti individuati dai contratti o accordi collettivi sindacali, anche aziendali o interaziendali, che operano attraverso polizze assicurative garantite. I fondi pensione preesistenti possono continuare a gestire le proprie attività mediante contratti assicurativi del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di fondi interni assicurativi o di quote di OICR - cosiddetti contratti unit linked - ovvero a indici o ad altri valori di riferimento - cosiddetti contratti index linked) e ramo V (operazioni di capitalizzazione), e possono anche istituire anche comparti di gestione finanziaria. Il D. Lgs. 252/2005 li regolamenta all'art. 20 prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i Fondi di nuova istituzione e, in altri, consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo. Sono soggetti alla vigilanza di COVIP. PREVINDAPI fa parte di questa categoria di fondi, e opera con Assicurazioni di ramo V.

è un'associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Assicurazioni, banche, Sim, SGR). Sono stati istituiti dopo il 15 novembre 1992 e sono soggetti alla vigilanza di COVIP.

Il Fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (Assicurazioni, banche, Sim, SGR) nella forma di patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L'adesione collettiva al Fondo pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale. Sono soggetti alla vigilanza COVIP.

Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme:
• adesione individuale al Fondo pensione aperto;
• contratti di assicurazione sulla vita (Polizze vita uniformate). Sono soggetti a vigilanza della COVIP

Forma di previdenza complementare a contribuzione definita prevista dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 7), della Legge 243/2004 (Legge delega di riforma del sistema previdenziale) la cui costituzione presso l'INPS è stabilita dall'art. 9 del Decreto lgs. 252/2005 per accogliere il TFR relativo alle adesioni tacite quando non vi sia una forma collettiva di riferimento.

Si tratta di un fondo in cui l'ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l'entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria/assicurativa. PREVINDAPI è un fondo a contribuzione definita.

Si tratta di un fondo in cui è certa la prestazione finale del fondo, mentre l'entità della contribuzione è variabile. L'aderente potrebbe essere chiamato ad una maggiore contribuzione tutte le volte in cui i rendimenti prodotti dal fondo pensione non siano sufficienti a garantire la prestazione definita precedentemente.

Si tratta di un meccanismo finanziario per cui la contribuzione di ogni singolo aderente affluisce in appositi conti individuali e la prestazione finale sarà commisurata all'entità dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti. PREVINDAPI è un fondo a capitalizzazione individuale.

Si tratta del valore corrispondente al complesso della contribuzione versata al fondo (compresi, oltre ai contributi a carico del lavoratore, eventuali contributi dell'azienda e il TFR) e dei rendimenti ottenuti, al netto delle spese e dell'imposta sui rendimenti (così detta Riserva Matematica nel caso di polizze Assicurative o attivo netto destinato alle prestazioni (ANPD) nel caso di gestione finanziaria). L'ammontare della posizione individuale viene comunicato annualmente all'aderente attraverso la comunicazione periodica e può essere controllato dagli aderenti nell'apposita area riservata del presente sito.

E' la sezione della Nota informativa che, secondo il nuovo Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, a partire dal 1 giugno 2017, deve essere consegnata ai potenziali aderenti prima dell'adesione. L'Informazioni chiave per l'aderente è un documento che deve essere predisposto in conformità dello Schema adottato dalla COVIP e in coerenza con lo Statuto o con il Regolamento della forma previdenziale. E' un documento snello che contiene in forma sintetica e con l'eventuale ausilio di rappresentazioni grafiche tutte le informazioni chiave relative alla forma pensionistica. La Nota informativa in versione integrale, unitamente allo Statuto o Regolamento e, per i PIP, alle Condizioni generali di contratto, deve essere pubblicata sul sito e consegnata gratuitamente solo agli aderenti che ne facciano richiesta.

Gli Organi del fondo sono:
• L'Assemblea (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori)
• il Consiglio di Amministrazione
• il Presidente
• il Direttore Generale e Responsabile del fondo
• il Collegio dei Revisori, responsabile anche del Controllo Interno

L'Assemblea (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori), composta in maniera paritetica dai rappresentanti dei lavoratori e delle aziende.

Tutti gli associati, sia lavoratori che aziende.

I contributi dei lavoratori sono affidati in gestione a compagnie di Assicurazioni di primaria importanza.

Le compagnie Assicurative (e i gestori finanziari in caso di presenza di comparto finanziario) vengono selezionate dal Consiglio di Amministrazione con un procedimento di selezione regolamentato dalla COVIP. In particolare, è prevista la pubblicazione di un bando di gara, la redazione della corrispondente offerta e relativo capitolato da parte dei concorrenti alla gara, e, infine, la stipula di un'apposita convenzione. Al termine della convenzione il Fondo può provvedere il rinnovo (se sono presenti le condizioni indicate da COVIP) ovvero alla pubblicazione di un nuovo bando.

Un fondo pensione monocomparto si caratterizza per il fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, adottando una stessa politica di investimento. PREVINDAPI fa parte di questa categoria di fondi.

Un fondo pensione multicomparto ha un assetto gestionale articolato su più comparti. Ciascun comparto presenta un profilo rischio-rendimento differenziato; l'iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, dell'orizzonte temporale di permanenza nel Fondo.

RITA inizialmente prevista dalla Legge di bilancio per il 2017 in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, è stata riformulata dalla Legge di bilancio 2018 n.205/17, che ha apportato le seguenti novità:
• è stato modificato l'art. 11 co. 4 del D.Lgs.252/2005, introducendo stabilmente - tra le prestazioni di previdenza complementare - la RITA, disciplinandone i requisiti e la fiscalità applicabile;
• sono stati abrogati i commi da 188 a 191 della Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016) che prevedevano l'erogazione della RITA in presenza di determinati requisiti, ad oggi quindi superati. Essa è l'erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente ad una forma pensionistica per un periodo massimo compreso tra i 5 e 10 anni precedenti al conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico complementare. Possibili destinatari della RITA sono i soggetti che hanno i seguenti requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia: 1) cessazione dell'attività lavorativa; 2) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa, e maturazione alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, ovvero in alternativa 3) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore ai ventiquattro mesi e raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine dei 24 mesi di inoccupazione 4) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La Covip è l'autorità pubblica preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei fondi pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema complessivo della previdenza complementare. La COVIP emette Delibere, Provvedimenti, Orientamenti, Circolari e Comunicazioni a cui i Fondi devono adeguarsi, e ha un potere ispettivo.

I rendimenti minimi garantiti antecedenti al 2007 vengono consolidati fino al 31/03/2021 e a partire dal 01/04/2021 tali polizze seguiranno le condizioni in vigore con il rinnovo, con la garanzia del capitale investito a scadenza della convenzione triennale.

Non ci saranno variazioni per gli iscritti con rendimenti minimi garantiti risalenti a polizze successive al 2007.





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