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FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI SUPERIORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Iscrizione Albo Fondi Pensione n. 1270 presso la COVIP

FAQ (Domande Frequenti)

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FAQ (Domande Frequenti)

I Fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre 1992, prima dell'entrata in vigore del Decreto lgs. 124/1993. Sono destinati a specifici ambiti di lavoratori dipendenti individuati dai contratti o accordi collettivi sindacali, anche aziendali o interaziendali, che operano attraverso polizze assicurative garantite. I fondi pensione preesistenti possono continuare a gestire le proprie attività mediante contratti assicurativi del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di fondi interni assicurativi o di quote di OICR - cosiddetti contratti unit linked - ovvero a indici o ad altri valori di riferimento - cosiddetti contratti index linked) e ramo V (operazioni di capitalizzazione), e possono anche istituire anche comparti di gestione finanziaria. Il D. Lgs. 252/2005 li regolamenta all'art. 20 prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i Fondi di nuova istituzione e, in altri, consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo. Sono soggetti alla vigilanza di COVIP. PREVINDAPI fa parte di questa categoria di fondi, e opera con Assicurazioni di ramo V.

è un'associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali (Assicurazioni, banche, Sim, SGR). Sono stati istituiti dopo il 15 novembre 1992 e sono soggetti alla vigilanza di COVIP.

Il Fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (Assicurazioni, banche, Sim, SGR) nella forma di patrimonio separato e autonomo. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L'adesione collettiva al Fondo pensione aperto avviene attraverso un contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso un regolamento aziendale. Sono soggetti alla vigilanza COVIP.

Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme:
• adesione individuale al Fondo pensione aperto;
• contratti di assicurazione sulla vita (Polizze vita uniformate). Sono soggetti a vigilanza della COVIP

Forma di previdenza complementare a contribuzione definita prevista dall'art. 1, comma 2, lett. e), n. 7), della Legge 243/2004 (Legge delega di riforma del sistema previdenziale) la cui costituzione presso l'INPS è stabilita dall'art. 9 del Decreto lgs. 252/2005 per accogliere il TFR relativo alle adesioni tacite quando non vi sia una forma collettiva di riferimento.

Si tratta di un fondo in cui l'ammontare della contribuzione a carico del lavoratore è certo e prestabilito, mentre l'entità della prestazione finale dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria/assicurativa. PREVINDAPI è un fondo a contribuzione definita.

Si tratta di un fondo in cui è certa la prestazione finale del fondo, mentre l'entità della contribuzione è variabile. L'aderente potrebbe essere chiamato ad una maggiore contribuzione tutte le volte in cui i rendimenti prodotti dal fondo pensione non siano sufficienti a garantire la prestazione definita precedentemente.

Si tratta di un meccanismo finanziario per cui la contribuzione di ogni singolo aderente affluisce in appositi conti individuali e la prestazione finale sarà commisurata all'entità dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti. PREVINDAPI è un fondo a capitalizzazione individuale.

Si tratta del valore corrispondente al complesso della contribuzione versata al fondo (compresi, oltre ai contributi a carico del lavoratore, eventuali contributi dell'azienda e il TFR) e dei rendimenti ottenuti, al netto delle spese e dell'imposta sui rendimenti (così detta Riserva Matematica nel caso di polizze Assicurative o attivo netto destinato alle prestazioni (ANPD) nel caso di gestione finanziaria). L'ammontare della posizione individuale viene comunicato annualmente all'aderente attraverso la comunicazione periodica e può essere controllato dagli aderenti nell'apposita area riservata del presente sito.

E' la sezione della Nota informativa che, secondo il nuovo Regolamento COVIP sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, a partire dal 1 giugno 2017, deve essere consegnata ai potenziali aderenti prima dell'adesione. L'Informazioni chiave per l'aderente è un documento che deve essere predisposto in conformità dello Schema adottato dalla COVIP e in coerenza con lo Statuto o con il Regolamento della forma previdenziale. E' un documento snello che contiene in forma sintetica e con l'eventuale ausilio di rappresentazioni grafiche tutte le informazioni chiave relative alla forma pensionistica. La Nota informativa in versione integrale, unitamente allo Statuto o Regolamento e, per i PIP, alle Condizioni generali di contratto, deve essere pubblicata sul sito e consegnata gratuitamente solo agli aderenti che ne facciano richiesta.

Gli Organi del fondo sono:
• L'Assemblea (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori)
• il Consiglio di Amministrazione
• il Presidente
• il Direttore Generale e Responsabile del fondo
• il Collegio dei Revisori, responsabile anche del Controllo Interno

L'Assemblea (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori), composta in maniera paritetica dai rappresentanti dei lavoratori e delle aziende.

Tutti gli associati, sia lavoratori che aziende.

I contributi dei lavoratori sono affidati in gestione a compagnie di Assicurazioni di primaria importanza.

Le compagnie Assicurative (e i gestori finanziari in caso di presenza di comparto finanziario) vengono selezionate dal Consiglio di Amministrazione con un procedimento di selezione regolamentato dalla COVIP. In particolare, è prevista la pubblicazione di un bando di gara, la redazione della corrispondente offerta e relativo capitolato da parte dei concorrenti alla gara, e, infine, la stipula di un'apposita convenzione. Al termine della convenzione il Fondo può provvedere il rinnovo (se sono presenti le condizioni indicate da COVIP) ovvero alla pubblicazione di un nuovo bando.

Un fondo pensione monocomparto si caratterizza per il fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, adottando una stessa politica di investimento. PREVINDAPI fa parte di questa categoria di fondi.

Un fondo pensione multicomparto ha un assetto gestionale articolato su più comparti. Ciascun comparto presenta un profilo rischio-rendimento differenziato; l'iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione del proprio profilo di rischio-rendimento, delle sue esigenze, dei suoi bisogni, dell'orizzonte temporale di permanenza nel Fondo.

Al verificarsi di determinate condizioni PREVINDAPI, in linea con la normativa, consente di accedere a una serie di benefici anche prima del pensionamento, tra i quali figura la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

Si tratta della possibilità di richiedere, in presenza di determinati requisiti, l’erogazione frazionata della posizione accumulata presso il Fondo fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Chi aderisce a PREVINDAPI può fare richiesta della RITA al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • anzianità contributiva di almeno 20 anni, con riferimento ai contributi versati alla previdenza obbligatoria (INPS o casse professionali);
  • età per la pensione di vecchiaia da raggiungere entro i 5 anni successivi la cessazione dell’attività lavorativa;
  • partecipazione a qualsiasi forma di previdenza complementare da almeno 5 anni.

Alla RITA possono accedere anche gli aderenti che siano disoccupati da più di 24 mesi, a cui manchino non più di 10 anni dalla pensione di vecchiaia. Per maggiori dettagli si veda nell’Area INFORMAZIONI del Sito del FONDO, la nota “RITA - rendita integrativa temporanea anticipata”.

La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è stata istituita nel 1993 (Decreto lgs. 124/1993), quale Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari.

Il Decreto lgs. 252/2005 contiene la vigente disciplina in materia. In tale ambito la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità.

Nel 2011 sono stati attribuiti alla COVIP anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, che nel sito sono anche indicati come "Casse di previdenza" - (Decreto legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011).

Il Decreto lgs. 114/2022 ha, altresì, attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

La sede della COVIP è a Roma, in Piazza Augusto Imperatore n. 27.

Sì, è possibile per il lavoratore associato scrivere i familiari fiscalmente a carico (ossia tutti quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria).

I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro situazione.

Per maggiori dettagli si veda il Regolamento e il Modulo di adesione presente sul sito del Fondo.

Sì, è possibile versare nella propria posizione anche il TFR maturato prima dell'adesione a PREVINDAPI, previo accordo con il datore di lavoro e a condizione che il TFR sia nella disponibilità dell'azienda (es. se il TFR è stato versato presso il Fondo Tesoreria Inps non è possibile richiedere il trasferimento di quella parte di TFR al fondo pensione).

In generale, è possibile versare nel Fondo il TFR maturato prima dell'iscrizione a PREVINDAPI se l'azienda ha meno di 50 dipendenti. In caso avesse più di 50 dipendenti, sarà possibile versare il TFR maturato fino al 1° gennaio 2007; quello maturato successivamente non può invece essere conferito al Fondo in quanto versato al Fondo Tesoreria Inps. In tutti i casi, per versare in PREVINDAPI il TFR pregresso è necessario il consenso del datore di lavoro.

Si ricorda che il conferimento del TFR pregresso non prevede il pagamento di alcuna imposta. Sarà applicata al momento dell’erogazione della prestazione la relativa fiscalità prevista anche sul TFR pregresso conferito.

Per maggiori dettagli si veda Modulo versamento TFR sul sito del Fondo.

L'art. 11, c.7 del D.Lgs. 252/05 prevede la facoltà dell’iscritto di richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata, costituita dai versamenti effettuati (sia per TFR che per eventuale contribuzione) e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Possono essere richieste le seguenti % sulla posizione maturata:

  • in qualsiasi momento, fino al 75%, per spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge ed ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche);
  • dopo 8 anni di iscrizione, fino al 75%, per spese per l’acquisto/ristrutturazione della propria prima casa o dei propri figli;
  • dopo 8 anni di iscrizione, fino 30%, per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Per potersi avvalere dell'anticipazione è necessario presentare apposita richiesta al Fondo corredata della necessaria documentazione.

Per maggiori dettagli si veda Modulo richiesta di anticipazione sul sito del Fondo.

Quando l’aderente matura i requisiti per il pensionamento con la previdenza obbligatoria, e fa la richiesta della pensione integrativa determinata in base al montante accumulato nel fondo pensione (a partire da gennaio 2007) beneficia di un’agevolazione fiscale (per i montanti accumulati precedentemente la tassazione sarà quella ordinaria applicabile per il TFR).

Infatti il capitale e/o la rendita che vanno a costituire la pensione integrativa, al netto degli importi già tassati e/o esenti, subiscono una ritenuta d’imposta determinata applicando un’aliquota del 15% (a prescindere da quella soggettiva personale, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel Fondo oltre il quindicesimo, fino giungere a un minimo del 9%).

Si ricorda infatti che l’aliquota ordinaria IRPEF attualmente più bassa è pari al 23%, e che la stessa per un Dirigente/Quadro Superiore (tenendo conto che, a seconda delle fasce di reddito crescenti, arriva al 43% per i redditi oltre € 50.000) è mediamente oltre il 30%.



Ulteriori FAQ, suddivise per categorie, riguardanti le caratteristiche e le modalità di gestione della previdenza complementare sono rintracciabili sul Sito COVIP ai seguenti link:





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