Chiudi

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI SUPERIORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Iscrizione Albo Fondi Pensione n. 1270 presso la COVIP

GLOSSARIO

A B C D E F G I M O P R S T V

A

Adesione collettiva
Modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari definita sulla base di accordi collettivi a qualunque livello, anche aziendali, che intervengono tra datori di lavoro e lavoratori; l’adesione collettiva a fondi pensione aperti è possibile anche in presenza di fondi negoziali di riferimento.
Adesione contrattuale
Modalità di adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che introduce a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare al fondo di previdenza complementare individuato nel contratto stesso. Il versamento di tale contributo genera l’adesione contrattuale, mentre per i lavoratori dipendenti già iscritti al fondo si aggiunge al contributo posto a carico del datore di lavoro.
Adesione individuale
Modalità di adesione alla previdenza complementare consentita a ciascun individuo, a prescindere dalla sua condizione lavorativa o dal possesso di un reddito da lavoro.
Adesione tacita
Adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal Decreto lgs. 252/2005 per il conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare; tali lavoratori vengono comunque iscritti alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa (vedi Conferimento del TFR).
Adesione Contrattuale
Modalità di adesione che deriva da una previsione inserita in un contratto collettivo che prevede a favore di tutti i lavoratori dipendenti cui si applica il contratto il versamento di un contributo da parte del datore di lavoro, da versare al fondo di previdenza complementare individuato nel contratto stesso. Il versamento di tale contributo genera l’adesione contrattuale. Tale modalità di adesione non richiede l’esplicita dichiarazione di volontà da parte del singolo lavoratore.
Adesione Esplicita
Adesione di singoli lavoratori basata su un’esplicita dichiarazione di volontà, riguardante anche i flussi contributivi a proprio carico, a carico del datore di lavoro, o di TFR conformemente agli accordi collettivi applicabili a tale lavoratore.
Adesione Individuale
Modalità di adesione alla previdenza complementare effettuata da un individuo per sua iniziativa e a un fondo di sua scelta, a prescindere da contratti o accordi collettivi, dalla sua condizione lavorativa o dal possesso di un reddito da lavoro.
Adesione Tacita
Adesione dei lavoratori dipendenti del settore privato che non esprimono alcuna volontà nei tempi e nei modi fissati dal Decreto lgs. 252/2005 per il conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare; tali lavoratori vengono comunque iscritti alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa (vedi Conferimento del TFR). Tale tipologia di adesione, a partire dal 2019, è divenuta applicabile anche ai dipendenti pubblici (laddove i contratti collettivi la prevedano); tuttavia, con modalità specifiche.
Albo (delle forme pensionistiche)
Elenco ufficiale tenuto dalla COVIP al quale sono iscritte le forme pensionistiche complementari vigilate. L’Albo è consultabile sul sito www.covip.it.
AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria)
Nel sistema previdenziale italiano l'Assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore privato è gestita dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps). I lavoratori dipendenti sono obbligati all'iscrizione al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (Fpld) versando ogni mese i contributi, tramite trattenuta alla fonte dalla propria busta paga. L'assicurazione generale obbligatoria tutela i lavoratori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Aliquota IRPEF
È la percentuale che viene applicata al reddito imponibile e che serve a determinare l'imposta. Il reddito ai fini IRPEF è diviso in scaglioni e ogni scaglione è assoggettato ad una aliquota diversa.
ANDP (Attivo Netto Destinato alle Prestazioni)
Costituisce il valore del patrimonio del fondo pensione destinato all'erogazione delle prestazioni.
Anticipazione
Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare specifiche esigenze dell’iscritto. È ammessa:
  • in ogni momento e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per spese sanitarie connesse a gravissimi motivi di salute dell’iscritto, del coniuge e dei figli;
  • decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un massimo del 75 per cento della posizione individuale, per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli;
  • decorsi otto anni dall’iscrizione e fino a un massimo del 30 per cento della posizione individuale, per altre esigenze dell’iscritto.
Anzianità Contributiva
Indica il numero di contributi (quindi la lunghezza del periodo di contribuzione) che sono stati accreditati durante la vita lavorativa. Costituisce un requisito per l’accesso alle prestazioni previdenziali obbligatorie unitamente a quello relativo all’età anagrafica.
APE Sociale
L'APE Sociale nel 2025, confermata dalla legge di bilancio, permette l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per determinate categorie di lavoratori. I requisiti principali sono un'età anagrafica di 63 anni e 5 mesi e un minimo di 30 anni di contributi. Tuttavia, per alcune categorie, come i lavoratori impiegati in attività gravose, il requisito contributivo sale a 36 anni (o 32 per specifiche categorie).

Ecco i dettagli dei requisiti:

Requisiti generali:

  • Età: 63 anni e 5 mesi.
  • Contributi:
    • 30 anni per disoccupati, caregivers, invalidi e lavoratori in specifiche condizioni.
    • 36 anni (o 32 per lavori gravosi).

Requisiti specifici:

  • Disoccupati: Bisogna aver terminato di percepire la NASPI (o altra indennità di disoccupazione) e non essere rioccupati, con alcune eccezioni per lavori occasionali.
  • Caregivers: Si richiede l'assistenza da almeno 6 mesi, continuativi, al coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave.
  • Invalidi: Bisogna avere un'invalidità civile riconosciuta di almeno il 74%.
  • Lavori gravosi: È necessario aver svolto almeno 6 anni negli ultimi 7 o 7 anni negli ultimi 10, in attività considerate gravose secondo la legge.

Ulteriori dettagli:

  • L'APE Sociale è cumulabile con redditi da lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi annui.
  • La domanda può essere presentata anche se i requisiti sono stati maturati nel 2024, ma è necessario che siano perfezionati entro il 31 dicembre 2025.
  • Per i lavori gravosi, il requisito temporale deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

Documentazione necessaria:

  • Per i disoccupati: lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa o verbale di risoluzione consensuale.
  • Per i lavori gravosi: attestazione del datore di lavoro o, per l'edilizia, dichiarazione dei responsabili delle Casse edili.
APE Aziendale
L'APE aziendalistica, o meglio, il prepensionamento aziendale, è un accordo tra datore di lavoro e dipendente per permettere a quest'ultimo di andare in pensione anticipata. Questo accordo può essere stipulato nell'ambito di un piano di ristrutturazione aziendale e prevede che il datore di lavoro contribuisca economicamente al prepensionamento del dipendente.

In pratica, l'APE aziendalistica non è una misura di legge, ma un accordo privato tra azienda e lavoratore, spesso legato a esigenze di riorganizzazione aziendale. Il datore di lavoro può decidere di contribuire al costo del pensionamento anticipato del dipendente, permettendogli di accedere alla pensione prima dei requisiti di legge.

In sintesi:

  • È un accordo aziendale: Si tratta di un accordo tra azienda e lavoratore per il prepensionamento.
  • Aiuta il prepensionamento: Permette ai dipendenti di andare in pensione anticipata, con il contributo economico del datore di lavoro.
  • Spesso legato a ristrutturazioni: È spesso collegato a piani di ristrutturazione aziendale.
Assegno sociale
L'assegno sociale ha sostituito dal 1° gennaio 1996, la vecchia Pensione Sociale erogata a favore delle persone con 67 anni e un particolare stato di bisogno. È una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini dell'UE che abbiano:
  • 67 anni di età
  • la residenza in Italia
  • un reddito pari a zero o di modesto importo.
L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.
Asset allocation
Strategia di suddivisione di un patrimonio in differenti tipologie di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, liquidità, immobili, etc.); è definita strategica, se predisposta in funzione di obiettivi di lungo periodo, tattica quando mira ad obiettivi di più breve periodo. Il peso delle differenti attività dipende dal profilo di rischio-rendimento dell'investitore.
Asset Allocation Strategica
L'asset allocation strategica definisce la ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse asset class (azioni, obbligazioni), individuando la politica di investimento di lungo periodo del fondo.
Asset Allocation Tattica
L'asset allocation tattica è costituita dalle modifiche "temporanee" alle scelte strategiche di lungo periodo per sfruttare le opportunità che il mercato offre nel medio e breve periodo. Tale attività è svolta dal gestore finanziario che opera quotidianamente sui mercati.
Azioni
Il titolare di un’azione è proprietario di una parte dell’impresa. Divenendo proprietario vengono assunti dall’acquirente dell’azione tutti i rischi legati all’attività dell’impresa. Acquistando un’azione non vi è alcuna sicurezza di guadagno in quanto questo è legato all’andamento produttivo dell’impresa e alla conseguente redistribuzione dei dividendi agli azionisti e all’andamento del valore dell’azione sui mercati azionari. Ad esempio, il titolare di un azione ENEL diventa proprietario di una parte dell’azienda, mentre il sottoscrittore di una obbligazione ENEL ne è creditore. Se ENEL realizza buoni profitti, l’azionista ne gode i benefici, mentre l’obbligazionista riceve solo l’interesse sulla somma sottoscritta. D’altra parte, se ENEL attraversa un periodo di difficoltà, all’obbligazionista viene corrisposto, comunque, quanto dovuto mentre l’azionista non riceve alcunché. Rispetto alle obbligazioni, le azioni offrono tipicamente a chi le sottoscrive un rischio più elevato, ma un potenziale di rendimento superiore.

B

Banca Depositaria
La Banca depositaria è l'istituto, munito di specifica autorizzazione da parte della banca d'Italia, cui è affidata la custodia del patrimonio del fondo che in tal modo risulta completamente separato dal patrimonio della società che lo gestisce. L'introduzione dell'istituto della banca depositaria costituisce un ulteriore forma di garanzia per gli iscritti al fondo pensione, in quanto verifica che i gestori finanziari non pongano in essere operazioni precluse dalla legge o dal fondo pensione.
Base imponibile
È il reddito che verrà effettivamente tassato: dato che si ricava dal reddito complessivo e sul quale si calcola l'imposta, applicando le relative aliquote.
Benchmark
Parametro oggettivo di riferimento utilizzato dal Fondo per verificare i risultati della gestione finanziaria.
Beneficiario
È il soggetto legittimato, in quanto indicato dall’iscritto al fondo pensione, a riscattare la posizione individuale in caso di decesso di quest’ultimo prima dell’accesso al pensionamento.
Bond
Sinonimo di obbligazione e di investimento obbligazionario.
BOT
Il Buono Ordinario del Tesoro (BOT) è un titolo zero-coupon, ovvero un titolo senza cedola, di durata inferiore o uguale ai 12 mesi, emesso dal governo italiano allo scopo di finanziarne il debito pubblico. Il BOT viene rimborsato "alla pari" cioè il valore di rimborso coincide con il valore nominale del titolo, pari a 100. Il titolo viene emesso senza cedola e quindi il rendimento è dato dalla differenza tra il valore di rimborso (valore nominale) e il prezzo di emissione, che è "sotto la pari", ovvero inferiore a 100.
BPT
Il Buono del Tesoro Poliennale (BTP) rappresenta un certificato di debito con scadenza superiore all'anno (usualmente con scadenze di 3, 5, 10, 15 o 30 anni) e presenta cedole annuali pagate semestralmente (ad esempio, un BTP al 6% paga due cedole semestrali del 3% l'una). Il rendimento è dato dal tasso fisso della cedola e dalla differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso. Si tratta di un titolo 'a capitale garantito', ossia prevede alla scadenza il rimborso dell'intero valore nominale.

C

Capitale
Si tratta delle risorse che ogni individuo detiene sulla propria posizione. Qualora vi sia una Garanzia di capitale sul comparto di investimento, allora viene garantita all'iscritto la restituzione di quanto versato (contributi lavoratore, contributi datore e TFR).
Capitalizzazione individuale
Sistema tecnico finanziario in base al quale l’ammontare accumulato sul conto individuale di ciascun iscritto costituisce la base per il pagamento della prestazione pensionistica. La prestazione dipende infatti da quanto l'iscritto ha accumulato presso la forma pensionistica e dai rendimenti ottenuti con la gestione finanziaria.
Casse di Previdenza
Sono gli enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996. Essi sono costituiti nella forma di associazione o fondazione e sono finalizzati all’erogazione di prestazioni pensionistiche, perlopiù di base, e assistenziali a favore di varie categorie di liberi professionisti, e in taluni casi di lavoratori dipendenti, e dei loro familiari e superstiti. Pur perseguendo finalità pubbliche, godono di autonomia gestionale, organizzativa e contabile. Sono soggetti a una vigilanza esercitata, con diverse competenze, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’economia e delle finanze (in taluni casi affiancati da altri Ministeri competenti in relazione alle specifiche platee di riferimento), dalla Corte dei Conti e dal Parlamento. La COVIP, a seguito del Decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011, esercita il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio di tali enti.
CCNL
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
CCT
I Certificati di Credito del Tesoro sono titoli di Stato a medio-lungo termine di durata di 7 anni emessi dal Ministero del Tesoro per finanziare il debito pubblico. Sono titoli di credito al portatore o all'ordine, con rendimento a tasso variabile. Gli interessi sono corrisposti tramite cedole semestrali posticipate (vi sono stati casi, in passato, di emissioni con cedola annuale), il cui rendimento è pari al rendimento dei BOT semestrali nell'ultima asta che precede il godimento della cedola, aumentato di uno spread. Il rimborso avviene alla pari in un'unica soluzione alla scadenza.
Cedola
Nel caso di un titolo obbligazionario rappresenta il pagamento degli interessi maturati mentre nel caso di un titolo azionario rappresenta il pagamento del dividendo.
Classi di quote
Terminologia che si riferisce all’emissione di quote di diversa categoria a fronte di uno stesso patrimonio in gestione. Tale procedura consente di applicare commissioni di gestione diversificate. L’emissione di differenti classi di quote avviene a fronte di adesioni di lavoratori dipendenti su base collettiva (fondi pensione aperti) o di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti (fondi pensione aperti e PIP). L’applicazione di commissioni più basse rispetto all’aliquota base fa sì che le corrispondenti quote assumano nel tempo un valore più alto rispetto a quello della quota base.
Coefficiente di capitalizzazione
Coefficiente utilizzato per la rivalutazione dei contributi nel sistema della capitalizzazione individuale.
Coefficiente di trasformazione in rendita
Coefficiente applicato al montante accumulato per calcolare la prestazione pensionistica in rendita, che dipende dall’età dell’aderente al momento del pensionamento, dal tasso tecnico e in alcuni casi anche dal genere.
Commissione di gestione
Commissione corrisposta alle società di gestione per la remunerazione dell'attività di gestione finanziaria dei valori mobiliari del Fondo Pensione. La commissione di gestione è calcolata su base annuale come percentuale del patrimonio gestito.
Commissione di performance
Commissione corrisposta alle società di gestione esclusivamente in seguito al conseguimento, in certo periodo di tempo, di determinati traguardi di rendimento. La commissione di performance è usualmente calcolata in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del Fondo e quello del benchmark cui si ispira la gestione.
Commissione di vigilanza sui Fondi pensione
È l’Autorità pubblica ed indipendente chiamata a vigilare sulla corretta amministrazione e gestione dei fondi pensione.
Comparatore dei costi
Strumento interattivo pubblicato sul sito web della COVIP in sostituzione degli elenchi ISC (vedi Indicatore sintetico dei costi – ISC) in precedenza pubblicati e ha lo scopo di agevolare il confronto sull’onerosità delle diverse forme pensionistiche. Consultando le tabelle pubblicate nelle sezioni Fondi pensione negoziali, Fondi pensione aperti e PIP è possibile conoscere l’ISC dei comparti in cui sono articulate le forme pensionistiche, distinti per differenti periodi di permanenza (2, 5, 10 e 35 anni) e per categoria di investimento (garantito, obbligazionario, bilanciato e azionario). Il confronto dell’onerosità fra tutti i comparti offerti sul mercato con caratteristiche di investimento simili è inoltre operato mediante modalità grafica. I valori di ISC pubblicati nelle tabelle sono quelli riportati nella “Scheda dei costi” predisposta da ciascuna forma pensionistica. È possibile accedere alla Scheda dei costi della singola forma pensionistica anche utilizzando l’elenco dei link delle Schede dei costi anch’esso pubblicato nel sito della COVIP.
Comparti garantiti
Comparti che prevedono la restituzione del capitale versato o la corresponsione di un rendimento minimo. I comparti destinatari del TFR conferito con modalità tacite devono caratterizzarsi per la presenza almeno della garanzia di restituzione del capitale entro un lasso di tempo e/o al verificarsi di determinati eventi e per l’adozione di una politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità, in un orizzonte pluriennale, rendimenti pari o superiori al tasso di rivalutazione del TFR (art. 8, comma 9, del Decreto lgs. 252/2005).
Comparto
Rappresenta una delle opzioni di investimento offerte dal fondo pensione all’aderente caratterizzata da una specifica politica di investimento (vedi Multicomparto).
Comunicazione periodica
Conferimento del TFR
Destinazione del TFR maturando a una forma pensionistica complementare:
  • conferimento esplicito – avviene in base a una scelta esplicita del lavoratore dipendente e può riguardare tutte le forme di previdenza complementare (vedi Adesione esplicita);
  • conferimento tacito – avviene qualora il lavoratore dipendente del settore privato non effettui nei termini di legge una scelta esplicita relativamente al conferimento del TFR maturando. In questo caso il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica collettiva di riferimento, cioè a un fondo pensione negoziale oppure a un fondo pensione aperto individuato in base ad accordi collettivi. In presenza di più forme pensionistiche collettive, salvo diverso accordo aziendale, il TFR viene trasferito a quella cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda. Qualora non sia possibile individuare il fondo di riferimento con le modalità descritte, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata dalla normativa (dal 1° ottobre 2020 fondo pensione COMETA e in precedenza FONDINPS) (vedi Adesione tacita).
Contratti di assicurazione sulla vita
Contratti che prevedono l’obbligo dell’assicuratore di versare al beneficiario un capitale o una rendita qualora si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato (per esempio morte o sopravvivenza a una certa data). L’art. 2 del Decreto lgs. 209/2005 definisce la classificazione delle assicurazioni sulla vita per ramo. Nella previdenza complementare assume rilievo il ramo VI (operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa). I fondi pensione preesistenti possono continuare a gestire le proprie attività mediante contratti assicurativi di ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), ramo III (assicurazioni le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di fondi interni assicurativi o di quote di OICR – cosiddetti contratti unit linked – ovvero a indici o ad altri valori di riferimento – cosiddetti contratti index linked) e ramo V (operazioni di capitalizzazione). I PIP possono essere attuati mediante contratti di ramo I e di ramo III, questi ultimi unicamente di tipo unit linked (vedi Rami assicurativi Vita).
Convenzione di Gestione (o Mandato di Gestione)
Atto scritto tra il fondo pensione e il gestore delle risorse finanziarie (vedi Gestore finanziario), che definisce le modalità di gestione delle stesse da parte del gestore in accordo con le direttive impartite dal fondo pensione.
Contribuzione definita
In un Fondo pensione a contribuzione definita è certa la misura della contribuzione. L'entità del flusso contributivo, costituito dai contributi del lavoratore, dell’azienda (ove prevista) nonché dalle quote di Tfr, è determinata dalle fonti istitutive.
Copertura cambi
L'espressione "copertura dal rischio cambio" indica le strategie che il gestore mette in atto per salvaguardarsi dalle fluttuazioni del cambio della valuta straniera. Il rischio di cambio è rappresentato dalla probabilità che le variazioni dei tassi di cambio producano effetti negativi sugli investimenti.
CTZ
Un Certificato del Tesoro Zero-coupon è un titolo senza cedola (zero-coupon), di durata 24 mesi, emesso dal governo allo scopo di finanziare il debito pubblico italiano. Non avendo cedole tutta la remunerazione consiste nello scarto di emissione, ovvero la differenza tra il valore nominale a cui il titolo viene rimborsato a scadenza e il prezzo pagato all'atto della sottoscrizione.

D

Deduzione/Deducibilità
Le somme in deduzione/deducibilità riducono, per un valore pari al loro intero importo, il reddito imponibile. Il risparmio fiscale è quindi pari all'aliquota marginale.
Depositario
Soggetto che ha i requisiti di cui all’art. 47 del Decreto lgs. 58/1998, presso il quale sono depositate le risorse dei fondi pensione. Esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge e allo Statuto/Regolamento del fondo pensione e ai criteri di investimento stabiliti nel decreto disciplinante i criteri e i limiti per gli investimenti dei fondi pensione (DM Economia 166/2014) e nel Decreto lgs. 252/2005.
Derivati
È derivato quello strumento finanziario il cui prezzo dipende da quello di un investimento sottostante. Tra i derivati si intendono i future, i warrant gli swap e le opzioni. Il Fondo pensione può operare in strumenti derivati, nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.M. 703/96), per finalità di copertura del rischio e/o di efficienza della gestione (ad esempio assicurando senza assunzioni di maggior rischio una maggiore liquidità dell'investimento).
Detrazione/Detraibilità
Le somme in detrazione/detraibilità riducono l'imposta dovuta per un valore pari al loro importo moltiplicato per l'aliquota di detrazione.
Direttore Generale
Figura prevista obbligatoriamente per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica. Deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa; tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della forma pensionistica l’incarico di direttore generale può essere conferito a uno dei componenti dell’organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti. Il direttore generale cura l’efficiente gestione della forma attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili; realizza l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione; supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
Dividendo
Il dividendo è la quota di utili di una società pagata ai propri soci per la remunerazione, in ragione delle rispettive quote o azioni possedute, del capitale da loro investito nella società.
Documento sulla politica di investimento (DPI)
Documento che illustra l’obiettivo finanziario della gestione, l’allocazione strategica delle attività, gli strumenti finanziari nei quali la forma pensionistica intende investire, i criteri di attuazione delle scelte di investimento e il sistema di controllo della gestione finanziaria. Deve essere predisposto in conformità alle istruzioni della COVIP.
Duration
La duration è espressa in anni e indica la durata finanziaria dell'investimento ovvero il periodo di tempo necessario per recuperare il capitale investito in un certo periodo. La duration è inoltre una misura approssimativa della volatilità di un titolo obbligazionario: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse (es. una duration di 5 anni significa che il valore dell'obbligazione potrebbe ridursi del 5% circa se i tassi di interesse aumentassero dell'1%).

E

EBA (European Banking Authority) - Autorità Bancaria Europea
L’Autorità europea che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. L’EBA ha come obiettivi generali quelli di assicurare la stabilità finanziaria nell’UE e di garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.
EIOPA (European Insurance and Occupational Pension Authority) – Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali
Fanno parte del Board of Supervisors dell’EIOPA rappresentanti di alto livello delle competenti autorità di vigilanza nazionali. L’EIOPA, oltre a fornire consulenza alle istituzioni dell’Unione, ha il compito di: assicurare una migliore protezione dei consumatori; assicurare un efficace e consistente livello di regolamentazione e vigilanza a livello europeo; armonizzare le regole e le pratiche di vigilanza a livello europeo; assicurare la vigilanza sui gruppi operanti a livello transfrontaliero e promuovere interventi coordinati a livello europeo. Inoltre, l’EIOPA ha la responsabilità di contribuire al perseguimento dell’obiettivo di stabilità del sistema finanziario, della trasparenza dei mercati e degli strumenti finanziari e della protezione degli aderenti e dei beneficiari dei piani pensionistici e assicurativi.
ESA (European Supervisory Authorities) – Autorità Europea di Vigilanza
Sono le tre Autorità di vigilanza europee competenti per la vigilanza micro-prudenziale, rispettivamente, del settore bancario (European Banking Authority – EBA), degli strumenti e dei mercati finanziari (European Securities and Markets Authority – ESMA) e delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA). L’obiettivo generale delle ESA è quello rafforzare in modo sostenibile la stabilità e l’efficacia del sistema finanziario in tutta l’Unione europea e migliorare la tutela dei consumatori e degli investitori. Le Autorità si coordinano attraverso il Comitato congiunto (Joint Committee) elaborando, se del caso, posizioni comuni al fine di assicurare la coerenza intersettoriale delle attività esplicate. Le tre Autorità europee sono nate dalla trasformazione dei precedenti comitati di terzo livello (CEBS, CESR, CEIOPS) e ne hanno assunto tutti i compiti esistenti. L’EBA, l’EIOPA e l’ESMA sono state istituite, rispettivamente, dal Regolamento (UE) n. 1093/2010; dal Regolamento (UE) n. 1094/2010 e dal Regolamento (UE) n. 1095/2010 e sono operative dal 1° gennaio 2011. I predetti regolamenti istitutivi sono stati rivisti dal Regolamento (UE)2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019, in relazione ai poteri assegnati, alla governance e al loro finanziamento.
  • EBA (European Banking Authority) – Autorità Bancaria Europea L’Autorità europea che opera per assicurare un livello di regolamentazione e di vigilanza prudenziale efficace e uniforme nel settore bancario europeo. Operativa dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CEBS (Committee of European Banking Supervisors), che è stato contestualmente soppresso. Gli obiettivi generali dell’Autorità sono assicurare la stabilità finanziaria nell’UE e garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento del settore bancario.
  • EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) – Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali L’EIOPA, operativa dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors), che è stato contestualmente soppresso. Fanno parte del Board of Supervisors dell’EIOPA rappresentanti di alto livello delle competenti autorità di vigilanza nazionali. L’EIOPA, oltre a fornire consulenza alle istituzioni dell’Unione, ha il compito di: assicurare una migliore protezione dei consumatori; assicurare un efficace e consistente livello di regolamentazione e vigilanza a livello europeo; armonizzare le regole e le pratiche di vigilanza a livello europeo; assicurare la vigilanza sui gruppi operanti a livello transfrontaliero e promuovere interventi coordinati a livello europeo. Inoltre, l’EIOPA ha la responsabilità di contribuire al perseguimento dell’obiettivo di stabilità del sistema finanziario, della trasparenza dei mercati e degli strumenti finanziari e della protezione degli aderenti e dei beneficiari dei piani pensionistici e assicurativi.
  • ESMA (European Securities and Markets Authority) – Autorità Europea di Supervisione degli Strumenti e dei Mercati Finanziari È l’Autorità che contribuisce a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell’Unione europea, garantendo l’integrità, la trasparenza, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati mobiliari, nonché a migliorare la tutela degli investitori. Operativa dal 1° gennaio 2011, ha sostituito il CESR (Committee of European Securities Regulators), che è stato contestualmente soppresso. L’ESMA favorisce la convergenza della vigilanza sia tra le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari sia tra i settori finanziari.
ESFS (European System of Financial Supervision) – SEVIF (Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria)
Il Sistema costituisce l’architettura istituzionale della vigilanza finanziaria europea. Esso è formato dalle autorità di vigilanza nazionali, dalle tre Autorità di vigilanza europee (vedi ESA) e dal Comitato europeo per il rischio sistemico (vedi ESRB).
ESG
I fattori ESG (Environmental, Social, Governance) fanno riferimento a un insieme di fattori di rilievo dal punto di vista della sostenibilità di lungo periodo delle diverse attività economiche. Il primo riguarda l’ambiente – tra cui i cambiamenti climatici, le emissioni di CO2 (biossido di carbonio), l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, gli sprechi e la deforestazione; il secondo gli aspetti di rilievo sociale – ad esempio i diritti umani, gli standard lavorativi e i rapporti con la comunità civile; il terzo è relativo alle pratiche di governo societarie – comprese le politiche di retribuzione dei manager, la composizione del consiglio di amministrazione, il rispetto da parte dei membri degli organi di governo societario di leggi e deontologia professionale. Tali tematiche rientrano fra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei princìpi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei princìpi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite. Per una trattazione omogenea di tali fattori nella normativa finanziaria, sono stati pubblicati tre regolamenti: il Regolamento sulla tassonomia delle attività ecosostenibili (Regolamento (UE) 2020/852); il Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento (UE) 2019/2088); il Regolamento sugli indici di benchmark ecosostenibili (Regolamento (UE) 2019/2089).
ESRB (European Systematic Risk Board) – Comitato Europeo per il Rischio Sistematico Esternalizzazione (Outsourcing)
Il Comitato è stato istituito con Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal Regolamento (UE)2019/2176 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019. L’ESRB dal 1° gennaio 2011 è responsabile della vigilanza macro-prudenziale nell’ambito dell’Unione europea. Il presidente della BCE riveste la carica di presidente dell’ESRB. L’organo decisionale del Comitato è il General Board, composto dai rappresentanti di alto livello della BCE, delle banche centrali nazionali, delle autorità di regolamentazione e vigilanza nazionali ed europee e della Commissione europea. L’ESRB identifica i rischi per la stabilità del sistema finanziario europeo e, ove necessario, emette segnalazioni e raccomanda l’adozione di provvedimenti per far fronte a tali rischi. Il Comitato verifica l’osservanza delle segnalazioni e delle raccomandazioni emanate: in caso di inazione, i destinatari delle raccomandazioni sono tenuti a fornire adeguate giustificazioni. Qualora la risposta sia ritenuta inadeguata, l’ESRB informa, sulla base di rigorose norme di riservatezza, i destinatari, il Consiglio europeo e l’autorità europea di vigilanza interessata.
Esternalizzazione (Outsourcing)
Consiste nell’affidare a terzi alcune attività e funzioni, tra cui anche quelle fondamentali (vedi Funzioni fondamentali) del fondo pensione.
ETF (Exchange traded funds)
Fondi indicizzati che replicano le performance dei principali indici mercato. Il numero di azioni di ciascuna società presente nel fondo rispecchia esattamente la percentuale del panieri di titoli relativo all'indice su cui si basa il fondo. A differenza dei fondi comuni di investimento sono quotati e possono essere scambiati in continua nell'arco della seduta borsistica.
ETT (Esenzione, Tassazione, Tassazione)
È il regime di tassazione introdotto dal legislatore per la previdenza complementare. Le tre lettere rappresentano i tre momenti di vita fiscale: 1° la contribuzione, 2° il rendimento del patrimonio investito, 3° le prestazioni. **E** = esenzione delle somme versate. **T** = tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari. **T** = tassazione delle prestazioni (capitale o rendita).

F

FIA
OICR diversi dagli OICVM.
Fondi comuni di investimento
Sono gli organismi di investimento collettivo del risparmio, assoggettati alle disposizioni del T.U.I.F (D.Lgs. 58/98).
Fondi Pensione Preesistenti - FPP
Fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, prima dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 124/1993. Con DM Economia 62/2007 è stata dettata la disciplina per l’adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal Decreto lgs. 252/2005. I fondi pensione preesistenti autonomi sono dotati di soggettività giuridica. I fondi pensione preesistenti interni sono costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione di banche, imprese di assicurazione e altri enti. Il Decreto lgs. 252/2005 ha trasferito alla COVIP la vigilanza sui fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d’Italia e dell’IVASS.
Fondi Pensione autonomi
Sono fondi pensione dotati di soggettività giuridica. Sono inclusi i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i fondi pensione preesistenti autonomi.
Fondi Pensione Interni
Sono fondi pensione costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione di banche, imprese di assicurazione e altri enti.
Fondi Pensione a Contribuzione definita
Fondi pensione nei quali l’entità della prestazione pensionistica complementare dipende dai contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria.
Fondi Pensione a prestazione definita
Fondi pensione nei quali l’entità della prestazione pensionistica complementare è preventivamente determinata, di norma, con riferimento a quella del trattamento pensionistico obbligatorio. L’importo del contributo può conseguentemente variare nel tempo in modo tale da poter assicurare l’erogazione della prestazione prefissata.
Fondi Pensione di tipo “occupazionale”
Sono fondi istituiti in stretta connessione a un’attività lavorativa, per i quali il datore di lavoro svolge una funzione essenziale, come parte istitutiva e/o soggetto tenuto alla contribuzione.
Fondo pensione aperto - FPA
Fondi pensione istituiti da banche, SGR, SIM e imprese di assicurazione rivolti, in linea di principio, a tutti i lavoratori. L’adesione è consentita su base individuale ovvero su base collettiva. Possono aderire a tali fondi anche soggetti che non svolgono attività lavorativa. I fondi pensione aperti sono istituiti come patrimonio di destinazione ai sensi dell’art. 2117 del codice civile, con delibera dell’organo di amministrazione della società.
Fondo pensione chiuso o negoziale - FPN
Fondi pensione costituiti in base all’iniziativa delle parti sociali mediante contratti o accordi collettivi a qualunque livello, regolamenti aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti promossi dai sindacati o dalle associazioni di categoria. Sono aperti all’adesione dei lavoratori appartenenti ad aziende, gruppi di aziende o enti, settori o categorie o comparti per i quali trova applicazione il contratto o l’accordo stipulato. Sono costituiti come soggetti giuridici di natura associativa ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice civile distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa oppure come associazioni o fondazioni dotate di personalità giuridica il cui riconoscimento è in capo alla COVIP, in deroga al DPR 361/2000. I fondi pensione negoziali costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori dipendenti sia per lavoratori autonomi, devono assumere la forma di soggetti riconosciuti.
Fondo pensione INPS (FONDINPS)
Forma di previdenza complementare a contribuzione definita prevista dall’art. 1, co. 2, lett. e), n. 7), della Legge 243/2004 (Legge delega di riforma del sistema previdenziale), la cui costituzione presso l’INPS era stabilita dall’art. 9 del Decreto lgs. 252/2005 per accogliere il TFR relativo alle adesioni tacite dei lavoratori dipendenti del settore privato in assenza di una forma collettiva di riferimento. La Legge di bilancio 2018 ha previsto la sua soppressione e il trasferimento delle posizioni in essere e delle risorse accumulate al fondo pensione COMETA, secondo i criteri del Decreto ministeriale del 31 marzo 2020. Tale forma, dal 1° ottobre 2020, raccoglie anche il TFR relativo alle nuove adesioni dei lavoratori silenti privi di un fondo pensione di riferimento.
Fondo di Tesoreria
Fondo previsto dall’art. 1, co. 755, della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), gestito dall’INPS; al Fondo affluisce il TFR maturando dei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato con almeno 50 addetti, che intendano conservare il TFR secondo la disciplina dell’art. 2120 del codice civile.
Fonti Istitutive
Atto attraverso il quale si provvede all’istituzione del Fondo Pensione (contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, accordi tra soci lavoratori…).
Forme pensionistiche complementari
Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per erogare agli iscritti un trattamento previdenziale complementare a quello pubblico.
  • Forme pensionistiche complementari collettive
    Comprendono i fondi pensione negoziali, i fondi pensione preesistenti e i fondi pensione aperti (vedi Fondi pensione).
  • Forme pensionistiche complementari individuali
    Comprendono i fondi pensione aperti (vedi Fondo pensione aperto) e i PIP (vedi PIP).
Forme pensionistiche individuali – PIP
Forme di previdenza da attuarsi mediante l’adesione, su base individuale al Fondo pensione aperto ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Forze di lavoro
Totale delle persone occupate e di quelle in cerca di occupazione (persone tra i 15 e i 74 anni che: hanno cercato un lavoro nelle ultime quattro settimane e sono subito disponibili a lavorare).
FSB (Financial Stability Board) – Comitato per la Stabilità Finanziaria
Trae origine dalla trasformazione nel 2008 del precedente Financial Stability Forum costituito nel 1999. Riunisce i rappresentanti dei governi, delle banche centrali e delle autorità nazionali di vigilanza sulle istituzioni e sui mercati finanziari, di istituzioni finanziarie internazionali, di associazioni internazionali di autorità di regolamentazione e supervisione e di comitati di esperti di banche centrali allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria a livello internazionale, migliorare il funzionamento dei mercati, e ridurre il rischio sistemico attraverso lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza.
Funzioni Fondamentali
Funzioni specifiche previste dalla Direttiva (UE) 2016/2341 (cosiddetta Direttiva IORP II, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto lgs. 147/2018) nell’ambito della governance dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e delle società istitutrici di fondi aperti. Si tratta della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e – ove applicabile – della funzione attuariale. I fondi pensione possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.
  • Funzione di gestione dei rischi
    Concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi; facilita l’attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l’efficienza e l’efficacia del sistema nel suo complesso. È destinataria dei flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il fondo pensione. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta di gestione dei rischi.
  • Funzione di revisione interna
    Verifica e monitora l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attività esternalizzate; verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi interni e la funzionalità dei flussi informativi. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta di revisione interna.
  • Funzione attuariale
    Se ne dotano solo i fondi che coprono direttamente i rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni. Coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche e attesta l’affidabilità e l’adeguatezza di tale calcolo; verifica l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle riserve; valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati per il calcolo; confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall’esperienza; contribuisce all’attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi. L’organo di amministrazione adotta una politica scritta in relazione alle attività attuariali.
Futures
Contratto a termine su merci, titoli o indici, trattato su un mercato regolamentato. Il venditore del future si impegna a cedere all'acquirente il bene sottostante il contratto ad una data certa futura contro pagamento immediato di una somma di denaro, pari al valore attuale che il bene, secondo le stime delle parti, avrà alla data di cessione, al lordo delle spese per la sua conservazione. Nell'ipotesi di future su indici il contratto prevede che il venditore si impegni a cedere contro pagamento all'acquirente una somma di denaro equivalente alla variazione del valore dell'indice sottostante (solitamente si considera che ad ogni punto di variazione dell'indice corrisponda un ammontare predefinito di denaro, nell'unità monetaria del sistema considerato).

G

Gestione finanziaria attiva
Politica gestionale per la quale il gestore si pone l'obiettivo di ottenere una performance migliore rispetto al mercato di riferimento effettuando gli investimenti, in base alle proprie valutazioni, senza lasciarsi vincolare in questa operazione dalla replica dell'indice di riferimento (benchmark).
Gestione finanziaria passiva
La gestione passiva è una strategia di investimento con la quale il gestore minimizza le proprie decisioni di portafoglio al fine di minimizzare i costi di transazione e l'imposizione fiscale sui guadagni in conto capitale. Nell'ambito di questa strategia, è comune ricorrere al metodo di replicare l'andamento di un indice di mercato (detto benchmark) o di una composizione di indici di mercato.
Gestione separata
Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall’impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell’impresa. Le gestioni separate sono utilizzate nei contratti di ramo I (vedi Contratti di assicurazione sulla vita) e sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudenziale. Il rendimento ottenuto dalla gestione separata e retrocesso agli aderenti viene utilizzato per rivalutare le posizioni individuali. Può anche essere riconosciuta una garanzia di restituzione del capitale versato e/o di un rendimento minimo e il consolidamento annuo dei risultati (ciò significa che i rendimenti realizzati sono definitivamente acquisiti e non possono essere modificati dalle eventuali perdite o dai minori rendimenti degli anni successivi).
Gestore Finanziario
Il gestore viene selezionato dal fondo pensione in base alle procedure stabilite dalla Covip. Il gestore è responsabile della gestione del patrimonio ad esso affidato ed opera nell'ambito delle strategie e della politica di investimento concordata con il fondo pensione. La sua attività si distingue in tre fasi: asset allocation, ossia la ripartizione delle risorse tra i diversi strumenti finanziari; stock picking, ovvero la selezione dei singoli titoli; market timing ovvero la scelta del momento migliore in cui effettuare le operazioni di compravendita.

I

Imposta sostitutiva
È una imposta che viene applicata ad alcuni redditi in sostituzione dell'imposta ordinaria a cui quei redditi avrebbero dovuto essere assoggettati.
Impresa di assicurazione
Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall’impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell’impresa. Le gestioni separate sono utilizzate nei contratti di ramo I (vedi Contratti di assicurazione sulla vita) e sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipicamente prudenziale. Il rendimento ottenuto dalla gestione separata e retrocesso agli aderenti viene utilizzato per rivalutare le posizioni individuali. Può anche essere riconosciuta una garanzia di restituzione del capitale versato e/o di un rendimento minimo e il consolidamento annuo dei risultati (ciò significa che i rendimenti realizzati sono definitivamente acquisiti e non possono essere modificati dalle eventuali perdite o dai minori rendimenti degli anni successivi).
Index linked
Contratti assicurativi di ramo III rispetto ai quali l’entità del capitale assicurato dipende dall’andamento nel tempo del valore di un indice azionario o di un altro valore di riferimento.
Indice di capitalizzazione
Indice utilizzato per calcolare i rendimenti aggregati dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP (limitatamente a quelli di tipo unit linked). L’indice viene calcolato con riferimento sia all’intero aggregato sia alle singole tipologie di comparto (vedi Multicomparto). Il rendimento medio dei fondi e dei comparti è calcolato come variazione degli indici di capitalizzazione: $r_{t,k} = (I_t – I_k)/I_k$. Una metodologia analoga viene utilizzata per calcolare il rendimento medio dei mandati di gestione e dei benchmark (vedi Benchmark). Il rendimento medio dei fondi e dei comparti è al netto degli oneri di gestione (finanziaria e amministrativa) che gravano sui fondi (e delle imposte). Nel caso dei mandati, il rendimento è al lordo degli oneri di gestione e delle imposte. Il rendimento del benchmark viene calcolato al netto dell’imposta sostitutiva secondo una metodologia definita dalla COVIP.
Information ratio
L'information Ratio è un indicatore di performance corretta per il rischio ed è calcolato come rapporto tra il fra il maggior rendimento del portafoglio rispetto all'indice di riferimento e la Tracking Error Volatility (volatilità dei rendimenti differenziali del portafoglio rispetto ad un indice di riferimento). L'information Ratio consente di valutare la capacità del gestore nel sovraperformare il benchmark, in relazione al rischio assunto.
Informazioni chiave per l’aderente
È la prima parte della Nota informativa che, secondo il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, deve essere consegnata ai potenziali aderenti prima dell’adesione, congiuntamente all’Appendice contenente le informazioni sulla sostenibilità previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 (vedi Nota Informativa). Il documento Informazioni chiave per l’aderente deve essere predisposto in conformità dello Schema adottato dalla COVIP e in coerenza con lo statuto o con il regolamento della forma previdenziale. È un documento snello che contiene in forma sintetica e con l’ausilio di rappresentazioni grafiche tutte le informazioni chiave relative alla forma pensionistica nonché le proiezioni pensionistiche. La Nota informativa in versione integrale, unitamente allo statuto o regolamento e, per i PIP, alle condizioni generali di contratto, deve essere pubblicata sul sito e consegnata gratuitamente agli aderenti che ne facciano richiesta.
Investitore istituzionale
Gli investitori istituzionali sono soggetti che investono risorse finanziarie per conto di altri. I principali investitori istituzionali sono i fondi comuni di investimento, i fondi pensione e le imprese di assicurazione.
IOPS (International Organisation of Pension Supervisors)
Organismo associativo indipendente, istituito nel 2004, che raccoglie su scala mondiale le autorità di vigilanza sulle forme pensionistiche operanti nei diversi paesi. Compito dello IOPS è di contribuire a migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di vigilanza sui fondi pensione nonché di promuovere la cooperazione fra le autorità di vigilanza.
ISC
Indicatore che fornisce una rappresentazione immediata dell’incidenza, sulla posizione individuale maturata, dei costi sostenuti dall’aderente durante la fase di accumulo. È calcolato secondo una metodologia definita dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme di previdenza complementare di nuova istituzione. In particolare, è dato dalla differenza tra due tassi di rendimento: quello relativo a un ipotetico piano di investimento che non prevede costi e il tasso interno di un piano che li considera.

L’ISC viene riportato per differenti periodi di permanenza nella forma previdenziale (2, 5, 10 e 35 anni) poiché alcuni costi (costo di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui versamenti) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata.

Nel calcolo si fa riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e si ipotizza un tasso di rendimento annuo del 4 per cento. I costi presi in considerazione sono il costo di iscrizione, la spesa annua (in cifra fissa o in percentuale sui versamenti), le commissioni in percentuale sul patrimonio; viene considerato nel calcolo anche il costo per il trasferimento della posizione individuale, tranne per l’indicatore a 35 anni, dove vale l’ipotesi di pensionamento.

Rimangono esclusi tutti i costi che presentano carattere di eccezionalità o che sono collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori (ad esempio, i costi legati all’esercizio di prerogative individuali o quelli derivanti dalle commissioni di incentivo eventualmente previste per la gestione finanziaria).

Sul sito della COVIP viene pubblicato l’elenco dell’ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e uno strumento interattivo che consente di confrontare la diversa onerosità delle forme.

COVIP | Interactive ISC

Iscritti
  • Iscritti: Numero effettivo di individui (teste) che a una determinata data partecipano a una o più forme pensionistiche complementari.
  • Nuove adesioni: Flusso di nuovi rapporti di partecipazione aperti dai singoli iscritti presso una o più forme pensionistiche durante un predefinito arco temporale.
  • Altri iscritti: Soggetti che hanno perso i requisiti di partecipazione alla forma ovvero hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio; soggetti fiscalmente a carico; tutti gli altri soggetti non classificati nelle segnalazioni fornite dai fondi pensione alla COVIP.
  • Beneficiari: Soggetti che ricevono le prestazioni pensionistiche complementari (in forma di rendita e/o capitale).
  • Iscritti differiti: Iscritti a fondi preesistenti a prestazione definita che hanno perso i requisiti di partecipazione ma hanno maturato il requisito di anzianità previsto per la prestazione pensionistica del fondo stesso, la cui erogazione risulta tuttavia differita al raggiungimento dei requisiti previsti dal regime obbligatorio.
  • Iscritti non versanti: Soggetti che non percepiscono la prestazione pensionistica del fondo e hanno una posizione aperta a favore della quale, nell’anno, non sono stati versati né contributi, né il TFR.
  • Pensionati diretti: Soggetti beneficiari che hanno aderito a una forma pensionistica nella fase di accumulo e percepiscono una prestazione pensionistica complementare in forma di rendita al raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento.
  • Pensionati indiretti: Soggetti beneficiari, in quanto superstiti di aderenti di una forma pensionistica o di pensionati, di prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita.
  • Vecchi iscritti: Soggetti iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e iscritti alla previdenza complementare prima della data di entrata in vigore della Legge 421/1992. La condizione di “vecchio iscritto” si perde in caso di riscatto dell’intera posizione maturata.
Iscritti non versanti (dormienti)
Soggetti che non percepiscono la prestazione pensionistica del fondo e hanno una posizione aperta a favore della quale, nell’anno, non sono stati versati né contributi, né il TFR.

M

Mandato di Gestione
Monocomparto
Un fondo monocomparto si caratterizza per il fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, attraverso la definizione di un’unica politica di investimento.
Montante contributivo
Il montante contributivo è la somma dei contributi versati ogni anno dall'iscritto rivalutati nel tempo in funzione del rendimento ottenuto.
Montante TFR
Il montante TFR è la somma del TFR maturato anno per anno e rivalutato nel tempo secondo l'art. 2120 del codice civile.
Multicomparto
Un fondo multicomparto è strutturato su più comparti, ciascuno dei quali si caratterizza per una propria politica di investimento. In un fondo così articolato, l’iscritto potrà pertanto scegliere il comparto al quale aderire in funzione dei propri bisogni, esigenze, propensione al rischio, etc….

O

OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)
Organizzazione, nata nel 1961, al fine di promuovere forme di cooperazione e coordinamento in campo economico. Raccoglie oggi l’adesione di 38 paesi (vedi Paesi).
OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio)
L’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell’OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata. La voce comprende gli OICVM e i FIA.
OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari)
La voce comprende gli OICR che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.
Organismo di rappresentanza
Organismo previsto per i fondi pensione aperti nel caso di adesioni collettive che comportano l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti a una singola azienda o a un medesimo gruppo. Svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione e il responsabile. È composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna collettività.
Obbligazioni
Titolo di debito attraverso il quale l'emittente si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto. L'emittente può essere uno Stato sovrano o un'azienda privata. Il portatore dell'obbligazione riveste la figura del creditore ed ha diritto, oltre al rimborso del capitale, a una remunerazione per il capitale investito che, a seconda del tipologia di obbligazione, può essere:
  • a tasso fisso: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata, di cedole fisse (es. BTP)
  • a tasso variabile: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata, di cedole variabili, indicizzate a parametri (es. CCT)
  • zero coupon: la remunerazione dell'investitore non è rappresentata dal pagamento delle cedole periodiche ma dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso. (es. BOT, CTZ).
Le obbligazioni possono essere quotate sui mercati finanziari.
Obbligazioni Convertibili
Si parla di obbligazione convertibile quando l'obbligazione emessa da una società può essere convertita in azioni della stessa società a un prezzo prestabilito. La decisione relativa alla conversione delle obbligazioni in azioni può essere rimessa all'emittente o all'investitore, ma non è obbligatoria.
Obbligazioni Corporate
Si parla di obbligazione corporate quando l'obbligazione è emessa da una società privata (come mezzo di finanziamento e raccolta di capitale sul mercato).
OICR
Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio. La denominazione identifica i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Onere deducibile
È una somma che riduce il reddito imponibile, ovvero il reddito che sarà soggetto a tassazione. Ciò comporta che il vantaggio fiscale riconosciuto a tale somma è pari, per il lavoratore, alla propria aliquota marginale IRPEF.

P

Paesi
  • dell’area dell’euro: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Slovacca, Slovenia e Spagna.
  • della UE: Paesi dell’area dell’euro e Bulgaria, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria.
  • dello Spazio Economico Europeo (SEE): Sono componenti dello Spazio Economico Europeo tutti gli stati membri dell’Unione europea e tre dei quattro paesi EFTA (European Free Trade Association – Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Lo SEE è nato il 1º gennaio 1994 come area di libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali (Mercato interno dell’Unione europea) in seguito a un accordo tra l’UE e l’EFTA (eccetto la Svizzera).
  • del G20: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sudafrica, Turchia. Partecipa anche l’Unione europea rappresentata dalla Presidenza di turno del Consiglio europeo e dalla BCE.
  • dell’area dell’OCSE: Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.
Parti istitutive
Soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
Pensionati diretti
(vedi Iscritti).
Pensionati Indiretti
(vedi Iscritti).
Periodo di imposta
È il periodo preso a riferimento per la commisurazione dei redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta (quasi sempre corrispondente all'anno solare).
PIP
Forme pensionistiche individuali realizzate attraverso contratti di assicurazione sulla vita (vedi Contratti di assicurazione sulla vita). Non possono essere destinatari di conferimento con modalità tacite del TFR. L’impresa di assicurazione può prevedere che la posizione individuale dell’aderente sia collegata a gestioni separate di ramo I e/o a fondi interni assicurativi (vedi Gestione separata) oppure a OICR (unit linked rientranti nel ramo III). Non è invece possibile istituire PIP mediante prodotti index linked, pure rientranti nel ramo III. Sono denominati PIP “nuovi” – PIP conformi al Decreto lgs. 252/2005 e iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP; possono essere PIP “vecchi” successivamente adeguati o PIP istituiti successivamente al 31 dicembre 2006. Sono denominati PIP “vecchi” – PIP relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006 per i quali l’impresa di assicurazione non abbia provveduto agli adeguamenti di cui all’art. 23, comma 3 del Decreto lgs. 252/2005.
Posizione individuale/Montante
Rappresenta il controvalore delle somme investite dal lavoratore nel fondo pensione. È costituito per ciascun aderente dall'insieme dei contributi versati e dai rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del patrimonio del fondo pensione.
Posizioni in essere
Numero di rapporti di partecipazione che risultano accesi, a una determinata data, dai singoli individui presso una o più forme di previdenza complementare.
Premorienza
Decesso del lavoratore antecedente al momento del pensionamento. La posizione maturata viene erogata ai beneficiari designati.
Prestazione Definita
I fondi a prestazione definita prevedono la certezza sull'entità della prestazione finale mentre è variabile la misura della contribuzione richiesta. Questo può voler dire che la contribuzione può variare ed aumentare tutte le volte che i rendimenti prodotti dal fondo non siano in grado di garantire la prestazione definita all'inizio.
Prestazione pensionistica complementare
Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare, direttamente o tramite un’impresa di assicurazione, in presenza dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea). Può essere erogata in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato); per i “vecchi iscritti” è possibile l’erogazione in capitale dell’intero ammontare. Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.
Principio del look through
Principio di trasparenza della composizione del portafoglio titoli dell’investitore. Con riguardo ai fondi pensione il principio trova applicazione relativamente agli investimenti in quote di OICVM: la parte del portafoglio del fondo pensione costituita da quote di OICVM viene considerata, anche ai fini della verifica del rispetto dei limiti di investimento, come se fosse direttamente investita negli strumenti finanziari detenuti dall’OICVM stesso.
Principio di diversificazione degli investimenti
Investire le risorse finanziarie applicando il principio di diversificazione significa investire il patrimonio in classi di attività differenti (azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, altro). La diversificazione consente di ridurre il livello di rischio e permette di cogliere, con maggiore probabilità, le migliori opportunità di rendimento.
Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo
Documento informativo che fornisce annualmente all’aderente informazioni sulla propria posizione individuale, sulle caratteristiche essenziali della forma di previdenza complementare nonché informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche dell’aderente al momento del pensionamento, calcolate sulla base di alcuni elementi di calcolo predefiniti. Il Prospetto deve essere predisposto in conformità allo Schema adottato dalla COVIP. Quando mancano tre anni alla data del pensionamento di vecchiaia, vengono altresì inviate le Informazioni all’avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia con cui si forniscono informazioni sulle possibili scelte dell’aderente in merito alla prosecuzione della contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile, sulle prestazioni in rendita o capitale, sulla possibilità del trasferimento.

R

Rami Assicurativi Vita
Per ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente a un determinato rischio o a un gruppo di rischi tra loro simili, distinguendo il Ramo Vita e il Ramo Danni. All’interno del Ramo Vita vi sono in particolare le seguenti tipologie contrattuali: Ramo I – assicurazioni sulla durata della vita umana; Ramo II – assicurazioni di nuzialità e natalità; Ramo III – assicurazioni sulla vita connesse con fondi di investimento o indici; Ramo IV – assicurazioni malattia a lungo termine; Ramo V – operazioni di capitalizzazione; Ramo VI – gestione di fondi pensione.
Rating
Valutazione, formulata da un’agenzia privata specializzata, del merito di credito di un soggetto emittente obbligazioni sui mercati finanziari internazionali; esso fornisce agli operatori finanziari un’informazione omogenea sul grado di rischio dei singoli emittenti. **Standard & Poor’s**, **Moody’s** e **Fitch** sono le agenzie di rating più rappresentative. Per l’assegnazione del rating, le agenzie definiscono una scala alfanumerica ordinale nella quale le diverse categorie di rischio di credito sono elencate in ordine crescente di rischiosità: per il debito a lungo termine la valutazione **AAA** indica il giudizio massimo di affidabilità.
Reddito complessivo
È il reddito su cui si calcola il limite percentuale di deducibilità per i contributi versati: esso è costituito da qualsiasi reddito percepito dal lavoratore in via occasionale o continuativa.
Regime di calcolo della pensione
  • contributivo: Regime di calcolo della prestazione pensionistica che si basa sui contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa rivalutati annualmente con un coefficiente di capitalizzazione e sull’età al momento del pensionamento. Per ottenere il valore della pensione del soggetto al momento del pensionamento, il montante accumulato viene correlato, mediante il coefficiente di trasformazione in rendita, alla speranza di vita dello stesso.
  • retributivo: Regime di calcolo della prestazione pensionistica che si basa sull’anzianità contributiva acquisita e sulla retribuzione percepita nel periodo lavorativo.
Regime di finanziamento
  • a ripartizione: Regime finanziario di gestione nel quale i contributi previdenziali versati nell’anno solare di riferimento per i lavoratori attivi sono utilizzati per finanziare l’erogazione delle prestazioni previdenziali ai pensionati; in tal modo non c’è alcuna accumulazione di risorse finanziarie e la gestione è puramente amministrativo/contabile.
  • a capitalizzazione: Regime finanziario di gestione nel quale i contributi versati per i lavoratori attivi vengono accantonati, anche in conti individuali, e vengono gestiti secondo le tecniche dell’investimento finanziario con la finalità di costituire un montante per la successiva erogazione della pensione.
Rendimenti netti di PIP
La disciplina fiscale dei PIP, a differenza di altre forme pensionistiche complementari, prevede che la tassazione gravi sulla singola posizione individuale e non sul patrimonio della gestione. Per assicurare la confrontabilità dei risultati della gestione finanziaria fra forme, la COVIP ha definito una metodologia per calcolare i rendimenti dei PIP al netto della fiscalità, applicando un fattore di nettizzazione al rendimento lordo. Tale fattore è determinato annualmente considerando l’aliquota ordinaria del 20 per cento ridotta in base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano l’aliquota agevolata del 12,5 per cento.

Il rendimento netto $R_N$ pertanto si determina moltiplicando il rendimento lordo $R_L$ per un fattore di nettizzazione $c = (1 – \tau)$ secondo la formula $R_N = R_L \times c$.

Il fattore di nettizzazione $c$ dal 1° gennaio 2015 è pari a: $(1 – (0,125 \times w_{ts} + 0,2 \times (1 – w_{ts})))$ dove $w_{ts}$ è la quota del portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati, così come individuati dalla normativa vigente.

Rendita
Si tratta della prestazione finale pensionistica a cui accede un iscritto ad un fondo pensione. La rendita è una somma periodica che viene versata al soggetto aderente al sistema di previdenza complementare sino a quando è in vita (rendita vitalizia semplice) attraverso una compagnia assicurativa a cui l’aderente versa il montante accumulato presso il fondo, sostenendo i costi previsti dalla convenzione. Può essere resa reversibile a favore di un'altra persona, oppure liquidata in modo certo per un determinato periodo, generalmente cinque o dieci anni e poi vitalizia.
Rendita Vitalizia
Al termine della fase di accumulo la rendita vitalizia corrisposta all’Aderente è pari alla somma: - della rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro, maturata nella Gestione separata al giorno di riferimento relativo alla data di accesso alla prestazione. La rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro si ottiene moltiplicando detta posizione per il coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue (“Coefficienti di conversione in rendita vitalizia”). L’erogazione della rendita vitalizia è sempre in Euro, non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e cessa con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato. Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificate successivamente all’inizio dell’erogazione della rendita vitalizia. La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall’Aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.
Rendita certa 10 anni/5 anni/Reversibile
L’Aderente può chiedere, con le modalità e i termini indicati nelle Condizioni generali di contratto, che la rendita vitalizia sia convertita in una:
  • rendita certa per 10 anni e successivamente fino a che l’Aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella tabella che segue (“Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia”);
  • rendita certa per 5 anni e successivamente fino a che l’Aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella tabella che segue (“Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia”);
  • rendita vitalizia reversibile su un’altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l’Aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, se e finché è in vita il reversionario. A seguito di tale scelta, effettuata dall’Aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la Società comunica l’ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.
Responsabile della forma pensionistica
Figura prevista per i fondi pensione aperti e i PIP, è nominato dalle società istitutrici di tali forme pensionistiche complementari. Deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa; svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all’organo amministrativo della società circa i risultati dell’attività svolta; verifica che la gestione della forma sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e di indirizzo della COVIP e delle previsioni di natura contrattuale contenute nei Regolamenti; provvede alla predisposizione annuale di una relazione (da trasmettere anche alla COVIP) circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell’attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle; vigila sulla gestione amministrativa e finanziaria della forma pensionistica complementare (incluso il rispetto dei limiti di investimento), sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari, sull’adeguatezza della procedura di gestione dei reclami, sulla tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni, sulle situazioni di conflitto di interesse e sul rispetto delle buone pratiche e dei princìpi di corretta amministrazione.
Riscatto
Prestazione erogata in un’unica soluzione, antecedentemente all’accesso al pensionamento in presenza di determinate situazioni attinenti all’iscritto. Si ha **riscatto parziale** (50 per cento della posizione individuale) per eventi quali l’inoccupazione per periodi compresi fra 12 e 48 mesi, il ricorso a procedure di mobilità, la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Il **riscatto totale** della posizione individuale è ammesso in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, in caso di inoccupazione superiore ai 48 mesi o in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Rischi biometrici
Rischi relativi a morte, invalidità e longevità.
Rischio di longevità
Rischio che vivendo più a lungo di quanto ci si possa ragionevolmente aspettare i risparmi non siano sufficienti per affrontare serenamente la terza età.
Risorse destinate alle prestazioni
Corrispondono all’attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica che detengono direttamente le risorse; alle riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; ai patrimoni di destinazione ovvero alle riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; alle riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e al valore complessivo delle quote in essere per i PIP di tipo unit linked.
RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)
Erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia. La RITA è condizionata al verificarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, delle seguenti condizioni:
  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
  • almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Oppure, in alternativa:
  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
  • almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare (tre anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro).
La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.

S

SGR (Società di Gestione del Risparmio)
Società di Gestione del Risparmio. Società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso)
L’OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.
SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile)
Società di Investimento a Capitale Variabile. Organismo di gestione collettiva di valori mobiliari assimilabile al fondo comune di investimento aperto da cui si differenzia per il fatto che le Sicav sono società per azioni il cui capitale che varia in funzione delle sottoscrizioni e dei rimborsi: l'investitore acquista azioni anziché quote ed ha pertanto diritto di voto e può influire direttamente sulla gestione della società.
SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)
Società di Intermediazione Mobiliare, autorizzate a prestare servizi di investimento, quali la negoziazione per conto proprio e per conto terzi, la ricezione e trasmissione di ordini e la mediazione.
Soggetti fiscalmente a carico
Sono considerati soggetti fiscalmente a carico dal punto di vista fiscale:
  1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  2. i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
  3. altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
I familiari, infatti, possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
Speranza di vita (all’età x)
Funzione biometrica che esprime il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravviventi all’età x.

T

Tassazione ordinaria
L'applicazione delle aliquote IRPEF ai diversi scaglioni di reddito imponibile.
Tassazione separata
È un tipo di tassazione agevolata rispetto alla ordinaria tassazione IRPEF. Tale tassazione impedisce che, nell'anno in cui vengono percepiti, i redditi maturati in più anni si sommino agli altri redditi del lavoratore tassati con le aliquote IRPEF.
Tasso di sostituzione
Esprime il rapporto fra la prima rata annua di pensione erogata e l’ultima retribuzione annua percepita.
Tasso di mortalità
Le tavole di mortalità sono delle rilevazioni statistiche sulla mortalità della popolazione e sull’incidenza della mortalità in relazione all’età e al genere della popolazione. Sono utilizzate dai fondi pensione per definire il coefficiente di trasformazione da applicare al montante maturato per definire la pensione complementare.
TFR – Trattamento di Fine Rapporto
Il Trattamento Fine Rapporto è un compenso differito alla cessazione del rapporto di lavoro, e viene erogato qualunque ne sia la ragione: licenziamento individuale e collettivo, dimissioni, ecc. Con la promulgazione del D.Lgs 252/05 il lavoratore può scegliere di destinare il TFR ai Fondi pensione integrativi anziché mantenerlo in azienda. In generale il TFR è disciplinato dall'articolo 2120 del Codice Civile, il quale stabilisce che:

Garanzia del TFR: "In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni"

Rivalutazione del TFR (4° e 5° comma): "è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente";

Anticipazione del TFR: Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

  1. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  2. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato da contratto preliminare (compromesso) o atto notarile di compravendita.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.

TFS – Trattamento di Fine Servizio
Ammontare corrisposto al lavoratore del pubblico impiego che risultava in servizio al 31 dicembre 2000 al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Le principali forme di TFS sono: l’indennità di buonuscita, l’indennità premio di servizio e l’indennità di anzianità. L’indennità di buonuscita, che viene corrisposta al personale civile e militare dello Stato, è pari all’80 per cento dell’ultima retribuzione mensile, comprensiva della tredicesima mensilità, moltiplicato per gli anni di servizio maturati. L’indennità premio di servizio, erogata al personale sanitario e degli enti locali, è pari a 1/15 dell’80 per cento dell’ultima retribuzione annua moltiplicato per gli anni di servizio maturati. L’indennità di anzianità, corrisposta al personale del parastato, si calcola moltiplicando l’ultima retribuzione mensile, comprensiva della tredicesima mensilità, per gli anni di servizio maturati. Ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 si applica la disciplina del TFR (vedi Trattamento di fine rapporto).
Trasferimento
Facoltà riconosciuta all’iscritto di trasferire la posizione individuale a un’altra forma pensionistica complementare: in caso di accesso a una nuova attività lavorativa, in qualsiasi momento (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione); volontariamente, decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica. Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso la forma pensionistica di precedente appartenenza.
Titoli di Stato
I titoli di stato sono le obbligazioni che uno stato sovrano emette. Attraverso i titoli di stato, questo si impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.
Tracking error
Il tracking error rappresenta il valore aggiunto che il portafoglio in esame ha prodotto rispetto al benchmark e costituisce quindi una misura delle capacità del gestore determinata su basi relative, dato che ogni portafoglio gestito viene confrontato con i propri obiettivi e non con un indicatore generico come l'attività risk-free.
Turnover
Il Turnover di portafoglio, espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base mensile del fondo, è un indicatore approssimativo dell'entità delle operazioni di gestione nonché dell'incidenza dei costi di transazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del portafoglio.

U

Unit linked
Contratti assicurativi di ramo III rispetto ai quali l’ammontare delle prestazioni è legato all’andamento di fondi interni assicurativi o OICR. Tali contratti sono caratterizzati da regole di contabilizzazione delle attività basate sul valore di mercato e non prevedono, in genere, garanzie finanziarie.

V

Vecchi iscritti
Soggetti iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 e iscritti alla previdenza complementare prima della data di entrata in vigore della Legge 421/1992. La condizione di “vecchio iscritto” si perde in caso di riscatto dell’intera posizione maturata.
Volatilità
La volatilità, solitamente misurata dalla deviazione standard, esprime il livello di rischio insito nell'investimento: maggiore è la variabilità dei corsi più è elevata la connotazione speculativa, con opportunità di profitto o rischio di perdita.


Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici.