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Sistema di segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (ai sensi del D.lgs. 24/2023)

Nel sistema di segnalazione è possibile segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Fondo, di cui si venga a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (presso il Fondo o per conto del Fondo).

Il sistema di segnalazione non può essere usato per muovere accuse fallaci contro terzi e, in generale, non possono essere segnalate informazioni deliberatamente inesatte.

Il sistema di segnalazione non può essere usato neppure per sporgere reclami (presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento della forma pensionistica complementare).



CHI PUÒ SEGNALARE?

  • I lavoratori subordinati del Fondo;
  • I lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Fondo;
  • I lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso il Fondo, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per il Fondo;
  • I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per il Fondo;
  • Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso il Fondo;
  • I lavoratori in prova;
  • Gli ex lavoratori (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto giuridico);



COSA SEGNALARE?

Se rientri in una delle categorie di cui sopra, attraverso questo sistema di segnalazione puoi segnalare:

  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del modello di organizzazione e gestione (che non rientrano nei numeri 2, 3, 4 e 5 di cui sotto);
  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  • Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  • Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri di cui sopra.

La segnalazione può avere ad oggetto anche i fondati sospetti, le attività illecite non ancora compiute ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, le condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate.

ATTENZIONE:
Le violazioni segnalate devono rientrare nelle casistiche di cui in elenco e devono incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità del Fondo.



COSA NON SEGNALARE?

  • Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un tuo interesse di carattere personale e che attengono esclusivamente ai tuoi rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai tuoi rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D.lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 (servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente ) seppur non indicati nella parte II dell’allegato al D.lgs. 24/2023;
  • Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
  • Fatti o circostanze rientranti nell’applicazione di disposizioni nazionali o dell’Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell’applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

ATTENZIONE
Se sei un aderente al Fondo e intendi sporgere reclamo per rappresentate presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento della forma pensionistica complementare, ti invitiamo a seguire le istruzioni presenti sul sito internet del Fondo su come inoltrare un reclamo.



COME SEGNALARE E A CHI SEGNALARE?

Puoi inviare la tua segnalazione inviando una comunicazione scritta in busta chiusa per R.R. all’indirizzo del Presidente del Collegio dei Revisori, che garantisce nel suo ruolo istituzionale i requisiti di autonomia e professionalità previsti dalla norma.

L’indirizzo a cui inviare la lettera di comunicazione è: dottor Stefano Mendogni p/o Studio Associato Mendogni & Ricardi, via Puccini n.1 – 43123 - Parma

La tua segnalazione può essere anonima o puoi lasciare i tuoi dati di contatto. Tuttavia, per garantire il più efficace seguito alla segnalazione, ti invitiamo a fornire nella comunicazione il tuo nome. Abbiamo a cuore la tua riservatezza e ti sarà garantita la tutela da ogni forma di ritorsione.

ATTENZIONE
Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare

Dopo che avrai inviato una segnalazione, il soggetto deputato a ricevere segnalazioni non anonime:

  • ti invierà un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  • manterrà con te le opportune interlocuzioni richiedendoti, se necessario, integrazioni;
  • darà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornirà riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.



COMUNICAZIONE ESTERNA DEL WHISTLEBLOWING MEDIANTE L’ANAC (AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

L’ANAC ha fornito specifiche indicazioni in merito alle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni (art. 10 del d.lgs 24/2023, Delib. ANAC 311 del 12 luglio 2023). Le segnalazioni mediante l’ANAC sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

E’ possibile segnalare all’ANAC solo se:

  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.





Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici.