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Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (D.L. 4/2019) dal titolo “Misure urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”

Cari aderenti, come avevo anticipato nella mia precedente nota di commento alla legge di Bilancio 2019, le disposizioni relative ad una serie di interventi nell’ambito delle previsioni per la concessione del reddito di cittadinanza e di variazione alle disposizioni sulle regole pensionistiche sono state emesse in questi giorni.

Gli interventi sono contenuti nel Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (D.L. 4/2019) dal titolo “Misure urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (con decorrenza 29/1/2019).
L’intero Decreto è disponibile cliccando qui

Il cosiddetto “decretone” era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio 2019 e dopo la firma del Presidente della Repubblica e la pubblicazione in GU è entrato ora in vigore. Il provvedimento adesso dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni da Camera e Senato e in tale fase il Parlamento potrebbe apportare delle modifiche al testo (ad esempio è paventato un innalzamento a cinquant’anni dell’attuale limite per il riscatto contributivo agevolato di anni di non versamento o degli anni di studio universitario).

Il testo del D.L., oltre a reddito e pensione di cittadinanza e all’anticipazione dei requisiti per andare in pensione (cd Pensione Quota 100), contiene anche altre importanti misure sulle pensioni fra le quali il prolungamento dell’Opzione Donna, l’APE Sociale 2019, l’abrogazione dell’aumento dell’età pensionabile legata alla speranza di vita per i lavoratori precoci, l’introduzione della cd Pace Contributiva e altri provvedimenti legati all’INPS.

Provo ad approfondire sinteticamente cos’è e come funziona la “Pensione Quota 100“ e quali sono gli altri interventi con effetti sulla materia pensionistica (dei lavoratori privati).

Capo II
Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche

Art. 14 - Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (c.d. Pensione Quota 100)
Commento: Nel triennio 2019-2021 gli iscritti alle gestioni INPS dipendenti, autonomi e gestione separata, possono accedere alla pensione quota 100; ovvero conseguire il diritto alla pensione anticipata se hanno almeno 62 anni e 38 anni di contributi versati.
Per conseguire la misura è possibile altresì accedere al cumulo dei contributi, da parte di chi è iscritto a 2 o più gestioni INPS. Ai fini della decorrenza della pensione si applicano le regole previste per la gestione pensionistica di ultima iscrizione.
La pensione quota 100 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo; tale divieto ha effetto dal giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. E’ possibile comunque cumulare redditi da lavoro autonomo occasionale fino a € 5.000 lordi annui.
I contribuenti su elencati, che hanno maturato il diritto alla quota 100 entro il 31 dicembre 2018 possono accedere a questo trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
I dipendenti pubblici seguono regole di accesso leggermente diverse:

  • chi matura il diritto entro 31/03/2019 può andare in pensione dal 1° luglio 2019;
  • i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dopo il 1° aprile 2019 conseguono il diritto al trattamento pensionistico dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti stessi.

La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi; limitatamente alla quota 100 non si applica il collocamento a riposo d’ufficio.
Sempre per i dipendenti pubblici che vanno in pensione con la quota 100 o altro anticipo pensionistico è previsto il differimento TFR/TFS: il suo pagamento viene infatti differito al momento in cui gli stessi avrebbero maturato i normali requisiti di pensionamento.

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, possono conseguire il diritto  alla  pensione  anticipata  al raggiungimento  di  un'età  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di un'anzianità contributiva minima di 38  anni,  di  seguito  definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui  al  presente  comma,  non  è  adeguato  agli incrementi  alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma  1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico  di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i  periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai  fini  della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7.  Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale  iscrizione  presso   più   gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
  3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla  maturazione  dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti  al  medesimo comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
  5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
  6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuità e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
    a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal  comma  1, conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico dal 1° agosto 2019;
    b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla  decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di  maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera a) del presente comma;
    c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
    d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013, n. 125.
  7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.
In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
  8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle  prestazioni  erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e  dell'articolo  27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 148.
  10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresì  al personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e al personale delle Forze  di  polizia  e  di  polizia  penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

Altre misure pensionistiche contenute nel decreto-legge:

Art. 15 - Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età  anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali
1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione anticipata  è  consentito  se  risulta maturata  un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10  mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
  2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31  dicembre  2026,  gli  adeguamenti  alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122.
  3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento  pensionistico dal 1° aprile 2019.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Art.16 - Opzione donna
Commento: Per il 2019 è riproposta la cd “opzione donna”, la misura dedicata alle lavoratrici che permette di accedere alla pensione in anticipo rispetto alle norme vigenti (anche se rispetto alla precedente versione si è allungato di 1 anno l’età a cui si può accedere).
In particolare le lavoratrici dipendenti che entro il 31/12/2018 hanno compiuto almeno 58 anni e maturato almeno 35 anni di contributi possono andare in pensione (per le lavoratrici autonome l’età minima deve essere di 59 anni, sempre con almeno 35 anni di contributi) optando per un metodo di calcolo interamente contributivo.

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che  entro  il  31  dicembre  2018  hanno  maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e  a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si  applicano  le disposizioni in materia di decorrenza  di  cui  all'articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Art.17 - Abrogazione incrementi età  pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci
Commento: Sono abrogate le previsioni degli incrementi dell’età pensionabile per effetto dell’aumento della speranza di vita a beneficio dei lavoratori precoci.

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  non  trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e  fino  al  31  dicembre  2026  gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi  soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza  del  trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione  dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  203,  della  legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4  milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024,  164,5  milioni  di  euro  per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni  di euro per l'anno 2027 e  219,5  milioni di  euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Art. 18 - Ape sociale
Commento: Si tratta di una norma speculare alla Legge 232 del 2016; in sostanza l’APE Sociale viene riproposta anche dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del  2016 è incrementata di 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni  di  euro  per  l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167,  della  legge  27  dicembre  2017, n. 205 è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi  nelle  condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

Art. 19 - Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il  comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

Art. 20 - Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione (c.d. Pace contributiva)
Commento: Per il triennio 2019-2021 gli iscritti alle gestioni INPS privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, e non già titolari di pensione, possono riscattare in tutto o in parte fino a 5 anni di periodi di scoperture contributive, ricompresi tra il primo versamento contributivo e l’ultimo; quindi per i periodi in cui non sono stati versati contributi e non vi era obbligo contributivo, e dunque anche il riscatto della laurea. L’importo del riscatto può essere effettuato in 60 rate senza interessi, salvo il riscatto stesso non venga utilizzato per l’immediata liquidazione di una pensione, nel qual caso il versamento deve essere in unica soluzione, e può essere detratto al 50% in 5 anni. Per i lavoratori privati il datore di lavoro può sostenere il costo del riscatto utilizzando il premio di produzione.
I riscatti previsti sono consentiti a coloro che non hanno più di quarantacinque anni.

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non  già  titolari  di pensione, hanno facoltà di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione,  comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
  2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuata ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
  3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed  affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base  ai  criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  e in quelli successivi.
  4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.  La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di  autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la  somma ancora  dovuta sarà versata in unica soluzione.
  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
    «5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione  generale  obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».

Art. 21 - Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive  forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro
1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano  servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal  meccanismo  del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

Art. 22 - Fondi di solidarietà bilaterali
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di  settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi  interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare  un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33,  comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. L'assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di  accordi  collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
  3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del  2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di  lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi  della normativa vigente.
  4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera  b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del  decreto  legislativo  n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori  fino alla  prima  decorrenza  utile  del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
  5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini  della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
  6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n.148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare  all'INPS,  per periodi non  coperti  da  contribuzione  obbligatoria  o  figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze.
Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione  collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le  altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

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