Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021
                                
                                
                                Cari Aderenti,
  con l’auspicio di fare cosa gradita, ho provato a  sintetizzare alcuni degli interventi normativi approvati nella recente Legge di  Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018,  n. 145 - Bilancio di previsione  dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021), evidenziando le norme che più mi pare abbiano interesse  nell’ambito della Previdenza, facendo presente fin da subito che il documento  ha lo scopo di fornire ai nostri aderenti un approfondimento sugli interventi  normativi in ambito previdenziale, alcuni dei quali ancora in via di  perfezionamento.
  (Per comodità di lettura si allegail PDF della Legge  n.145/2018), 
Si parla dunque, in sintesi, di:
  - introduzione del Reddito e Pensione di Cittadinanza (dando in tal modo attuazione a interventi in materia  pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di  pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori  giovani). La Legge rimanda a un prossimo decreto i dettagli applicativi, in  particolare per i criteri di accesso e le opzioni di offerta di impiego che  dovranno essere gestite dai Centri dell’Impiego. 
Fintanto che il novellando  decreto non sarà emesso, il supporto a chi beneficia di un sostegno economico  sarà fornito ancora dal Reddito di inclusione (ReI), soggetto alla valutazione  della condizione economica attraverso l’ISEE.Si ricorda che il ReI ha  sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di  disoccupazione); Articolo 1, commi 255-257
  - estesa la possibilità di beneficiare dei trattamenti di  mobilità in deroga (riconosciuti, nel  limite massimo di 12 mesi, anche per i lavoratori che abbiano cessato il  trattamento di integrazione salariale in deroga nel periodo dal 1° dicembre  2017 al 31 dicembre 2018 e non possano usufruire della NASpI); Articolo 1, commi 251-253
- definizione dei limiti di applicazione Perequazione  Automatica rispetto al valore della  pensione, riconoscendo il 100% della rivalutazione solo ai trattamenti  pensionistici complessivamente fino a 3 volte il trattamento minimo dell’INPS -  ovvero pari a € 1.521 – e poi con percentuali in misura ridotta al crescere del  valore della pensione.
In particolare la perequazione  sarà riconosciuta nella misura del:
  - 97% i trattamenti  pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo  INPS, 
- 77% per i quelli  superiori a 4 volte e pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS,
- 52% per quelli superiori  a 5 volte e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS, 
- 47% per quelli  superiori a 6 volte e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS, 
- 45% per quelli  superiori a 8 volte e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo INPS, e  infine 
- 40% per quelli  superiori a 9 volte il trattamento minimo INPS.
E’ comunque sempre previsto un  meccanismo di salvaguardia finalizzato a far sì che, in ogni caso, le pensioni  superiori ad un certo limite, a seguito di applicazione delle suddette  percentuali di indicizzazione, non risultino inferiori al predetto limite  incrementato della quota di rivalutazione automatica prevista dalla singola  disposizione; Articolo 1, comma 260
  - riduzione transitoria per il prossimo quinquennio (ovvero  dal 1° gennaio 2019 e fino al 2013) della misura dei trattamenti pensionistici  di importo elevato (ovvero superiori a  € 100.000 lordi) in funzione del crescere delle fasce di valore della pensione. 
- disposizioni in merito alle forme di previdenza complementare  dei dipendenti delle amministrazioni statali (in particolare indicazioni in merito al versamento dei contributi a  carico del datore di lavoro); Articolo 1, comma 269 
- istituzione di agevolazioni fiscali per i percipienti di  redditi da pensioni estere che si trasferiscono in Italia al Sud (ovvero in uno dei comuni appartenenti al territorio  delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo,  Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti). L’agevolazione  viene concessa a persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in  Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione viene  esercitata. In tali casi è prevista una tassazione fissa al 7% dal 2019 per un  periodo di 5 anni, da versare annualmente in unica soluzione entro il termine  previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi; Articolo 1, commi 273 -274
- previsione di non applicazione dell’adeguamento all’incremento  della speranza di vita per i dipendenti di aziende editoriali in crisi nel caso di pensionamento anticipato; Articolo 1, comma 277
- inserimento anche dei lavoratori transitati nel  pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPOST tra i lavoratori che, in seguito alla cessazione del  rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da  quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del  trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, ai fini della  fruizione dei benefici; Articolo 1, comma 279
Per quanto riguarda altri aspetti di cui si è molto  parlato nelle passate settimane quali l’introduzione  della pensione anticipata (cd Quota 100), la proroga della pensione anticipata (cd.  Opzione donna) e la proroga dell’APE Social, la Legge di Bilancio 2019 non riporta  indicazioni specifiche, essendo le stesse probabilmente demandate ad un  novellando decreto applicativo, di cui si stanno leggendo sui quotidiani varie  anticipazioni, previsto per inizio settimana.
Nel caso qualcuno avesse piacere di approfondire ulteriormente  tali aspetti, si rimanda al successivo allegato con commenti tratti dal Dossier  “Quadro di sintesi degli interventi normativi sulla base di materie e politiche  omogenee” e i Dossier vol. I e vol. II di “Analisi delle ultime modifiche  apportate dal Senato”, predisposti dai Servizi Studi del Senato della  Repubblica e della Camera dei Deputati (disponibili sul sito della Camera) che  sono riportati in “Corsivo”, e con il  riporto integrale dei richiamati commi della Legge di Bilancio 2019.
Il Presidente di PREVINDAPI
  Claudio Lesca
                                
                                
                                Commenti alla LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
								
                                
                                
                                
                                
                                
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145