FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI SUPERIORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Iscrizione Albo Fondi Pensione n. 1270 presso la COVIP
Come introdotto dall’art. 1, comma 201 della legge n. 199/2025 (così detta Legge Finanziaria 2026) che ha aggiornato il D.Lgs. 252/05, a partire dal 1° luglio 2026 al raggiungimento dell’età per richiedere la prestazione pensionistica, gli aderenti al Fondo, oltre alla tradizionale Rendita vitalizia (nelle varie forme previste e descritte nel Documento sulle Rendite) potranno richiedere anche l’erogazione, che sarà gestita ed erogata direttamente da parte del Fondo, della prestazione nella forma di:
Le 3 nuove forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche sono richiedibili in luogo del possibile incasso in Capitale di un ammontare del 50% (valore previsto inizialmente in aumento al 60% dall’articolo 1, comma 201, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 - Finanziaria 2026 e successivamente riportato al 50% dall’art. 16 ter comma 1 della Legge di conversione del D.Lgs 62 del 30/4/26) del montante disponibile alla data di presentazione della domanda e del residuo nella forma tradizionale di Rendita Vitalizia offerte dal Fondo:
Tali nuove forme non sono tra loro cumulabili e la scelta una volta effettuata non può essere revocata dall’aderente (salvo tale scelta sia fatta prima che la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del primo importo).
Ovviamente dopo la domanda di erogazione non sarà più possibile per l’aderente esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (trasferimenti, anticipazioni, RITA), come neppure procedere a ulteriori versamenti contributivi che, in caso si realizzasse un nuovo rapporto di lavoro successivo alla data di presentazione della domanda, andranno ad alimentare una nuova posizione previdenziale, distinta dalla precedente in tutti gli effetti derivanti.
È tuttavia sempre possibile, nel corso dell’erogazione, per l’aderente convertire in qualsiasi momento il montante residuo non ancora percepito in una Rendita Vitalizia secondo le regole previste dal Documento sulle Rendite di Previndapi o presso altra forma pensionistica.
Vediamo ora più in dettaglio le loro caratteristiche specifiche e come vengono erogate, alla luce anche della Istruzioni emesse il 25/6/2026 dalla COVIP:
1) Rendita a durata definita
Rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui con un arrotondamento degli anni per difetto.
Ai fini del calcolo della durata della rendita di cui sopra, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell’età dell’aderente al momento dell’esercizio dell’opzione, come determinata dall’ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’ammontare della rata è determinato ad ogni data di liquidazione, tenendo conto dei risultati finanziari maturati nella Gestione Separata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. L’erogazione sarà effettuata su base annuale.
2) Prelievi liberamente determinabili
I prelievi possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della Rendita a durata definita di cui sopra, presa a riferimento come rendita teorica di durata definita pari alla vita attesa residua. L’importo massimo prelevabile in ogni momento è dato dalla differenza tra l’ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l’ammontare dei prelievi già effettuati. L’aderente, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, può quindi chiedere l’erogazione di un importo, che non potrà comunque essere superiore alla prima rata di rendita figurativa.
Sia le prestazioni in forma di Rendita a durata definita che quelle con Prelievi liberamente determinabili, sono soggette al regime fiscale agevolato (a valere sull’intero montante maturato a partire dal 1° gennaio 2006, dato che per la quota di TFR versato precedentemente a tale data la tassazione è quella in vigore all’epoca della sua maturazione) previsto per le prestazioni erogate in forma di capitale, anche per quanto attiene al soggetto tenuto ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta, ovvero un’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,33% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (ovvero fino ad un minimo del 9%).
3) Erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni.
Anche per questa forma di erogazione l’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione, e viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. È evidente che qualora il frazionamento sia attuato in un numero limitato di annualità, vi è il rischio di un’eccessiva concentrazione delle prestazioni nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.
Le suddette prestazioni in Erogazione frazionata sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche di cui al primo periodo è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 20 per cento ridotta di una quota pari a 0,25% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (ovvero fino ad un minimo del 15%), conseguentemente con un minor vantaggio fiscale rispetto alle 2 precedenti modalità di erogazione.
La ritenuta è applicata direttamente dal Fondo Previndapi.
In analogia a quanto già previsto per l’erogazione della RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) tutte e 3 le sopra indicate nuove forme di erogazione delle prestazioni pensionistiche, sono erogate direttamente dal fondo PREVINDAPI (entro il termine indicato dallo statuto/regolamento e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dall’accettazione della domanda) e il relativo montante è mantenuto in gestione ordinaria, che nel caso di Previndapi è il comparto assicurativo di Gestione Separata.
Le rate future sono ricalcolate di anno in anno per tener conto delle rendite maturate sul montante residuo.
In caso di morte del beneficiario di una delle 3 suddette prestazioni il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati obbligatoriamente (pena la non accettabilità della richiesta) al momento dell’esercizio dell’opzione (anche solo rinnovando la scelta degli eredi fatta durante la fase di accumulo).
Tali scelte possono essere sempre modificate nel tempo comunicandolo espressamente al Fondo.