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LEGGE DI BILANCIO 2026, LE NOVITÀ PER GLI ADERENTI E I FONDI PENSIONE: ADESIONE AUTOMATICA, NUOVE RENDITE E BENEFICI FISCALI

Come anticipato nella news di gennaio 2026, l'approvazione della Legge di Bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025 n.199, ha introdotto importanti novità per il sistema pensionistico italiano e, in particolare, per la previdenza complementare e i fondi pensione.

Il legislatore ha introdotto diverse modifiche volte a potenziare la previdenza complementare, alla luce delle crescenti difficoltà che il sistema pubblico sta evidenziando sempre più, come l'innalzamento dell'età pensionabile e la riduzione significativa dell'importo dei futuri assegni pensionistici, e incentivare l'adesione ai fondi pensione aumentando la flessibilità in uscita.

La previdenza complementare si propone quindi sempre più come uno strumento indispensabile per integrare la pensione statale e preservare il proprio tenore di vita al pensionamento.

Gli interventi della Legge di Bilancio 2026 sono quindi volti a rendere i fondi pensione più attrattivi e flessibili, perseguendo due obiettivi principali:

  • alleviare la pressione finanziaria sul sistema pubblico;
  • fornire ai cittadini mezzi concreti per costruire la propria serenità futura.

Le novità principali per il secondo pilastro previdenziale e la fiscalità sono dunque:

Per il dettaglio delle suddette novità, clicca i singoli temi e vedi nelle note successive

L'adesione “automatica” ovvero il “Silenzio Assenso” per il conferimento del TFR nei fondi pensione e i relativi profili di investimento

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce nuovamente, dopo la prima volta nel 2006, la procedura di adesione automatica alla previdenza complementare per i dipendenti del settore privato. Rispetto al passato in cui il versamento al fondo riguardava esclusivamente il TFR, ora in caso di adesione tacita, la norma prevede la destinazione di:

  • TFR maturando;
  • quota a carico del lavoratore, nella misura minima stabilita dal CCNL;
  • contributo datoriale, anch'esso secondo le aliquote previste dalla contrattazione collettiva.

Questo automatismo mira ad allargare la base di iscritti e ad assicurare sin dall'inizio del rapporto di lavoro una posizione previdenziale più robusta e strutturata, massimizzando l'accantonamento di risorse per il futuro.

Il lavoratore ha comunque 60 giorni di tempo dalla data di assunzione per manifestare una volontà contraria. Entro questa scadenza, può scegliere di mantenere il TFR in azienda o di optare per una forma di previdenza complementare differente da quella negoziale

Il meccanismo automatico riguarda:

1 - I lavoratori di prima assunzione (dal 1° Luglio 2026)

Per chi inizia il suo primo rapporto di lavoro da luglio 2026, scatta l'adesione automatica. Il TFR maturando, insieme ai contributi di lavoratore e azienda, verrà conferito al fondo collettivo di riferimento (nel caso dei Dirigenti (e Quadri superiori delle PMI) a PREVINDAPI e a PREVINDAI).

Come già specificato, il lavoratore ha 60 giorni di tempo per fare una scelta diversa (aderire a un altro fondo o lasciare il TFR in azienda). Trascorso questo termine senza indicazioni, l'adesione diventa definitiva e, al massimo, sarà possibile solo cambiare il fondo pensione.

2 - I lavoratori NON di prima assunzione

Per i neoassunti che hanno già una storia lavorativa pregressa, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare il dipendente sul fondo di categoria.

  • Se il neoassunto ha già un fondo pensione l'azienda dovrà versare i contributi su di esso se compatibile con il CCNL)
  • Se il neoassunto non ha ancora un fondo pensione si applica il meccanismo descritto per i lavoratori di prima assunzione.

In entrambi i casi l'obbligo del versamento della contribuzione decorre dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, tuttavia, questi versamenti devono comprendere quanto dovuto fin dalla data di prima assunzione.

Fondamentale differenza è che in passato, le somme conferite tacitamente venivano destinate di default ai comparti garantiti, cioè a linee d'investimento prudenti che, pur offrendo la garanzia della restituzione del capitale investito, limitano sensibilmente le prospettive di rendimento.

Ora invece l'approccio evolve verso una visione più dinamica, secondo cui i contributi devono essere investiti tenendo conto dell'orizzonte temporale dell'aderente.

La manovra privilegia dunque una strategia Life Cycle (o ciclo di vita), ovvero una modalità di gestione automatica che adegua progressivamente l'esposizione al rischio in base all'età del lavoratore e al tempo che lo separa dalla pensione. La previsione si applica ai fondi negoziali multi comparto finanziario, ai fondi preesistenti anche con comparti finanziari come PREVINDAI e ai fondi preesistenti mono-comparto come PREVINDAPI, che introdurrà nei prossimi mesi delle soluzioni per adempiere a quanto introdotto dalla normativa.

Nello specifico, tale meccanismo opera su due fasi cruciali:

  • fase di accumulo (lavoratori giovani): poiché l'orizzonte temporale è ampio, i risparmi vengono indirizzati verso comparti più dinamici e con una maggiore componente azionaria. Questa scelta punta a massimizzare i rendimenti nel lungo periodo, orizzonte temporale nel quale le oscillazioni di breve termine tendenzialmente verranno riassorbite dalle fasi di crescita;
  • fase di consolidamento (vicino alla pensione): man mano che il lavoratore si avvicina al traguardo pensionistico, la posizione individuale viene spostata gradualmente verso linee più prudenti e con una maggiore componente obbligazionaria. L'obiettivo diventa la protezione del capitale accumulato, riducendo al minimo la volatilità.

La COVIP, l'autorità di vigilanza per la previdenza complementare, è in procinto di emettere una Circolare di Istruzioni, attualmente soggetta a Consultazione Pubblica fino al 21 maggio 2026 per raccogliere osservazioni da parte dei soggetti operanti nel settore, che precisa le modalità di organizzazione e gestione di tale strategia di Life Cycle.

Aumento del Plafond di deducibilità fiscale

La Legge di Bilancio introduce un incremento del limite di deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementare (fermo da anni alla conversione delle vecchie lire), rappresenta uno dei principali incentivi per l'adesione ai fondi pensione, in quanto riduce la base imponibile su cui viene calcolata l'IRPEF, e garantisce così un risparmio fiscale immediato, con effetti maggiori tanto prima si aderisce.

A partire dal 2026, la soglia di deducibilità fiscale per i contributi versati dal lavoratore (contributo a proprio carico, eventuali contributi volontari e contributi per i fiscalmente a carico) e dal datore di lavoro sale da 5.164,57€ a 5.300€ annui.

Questo incremento comporta un doppio vantaggio:

  • maggiore risparmio fiscale immediato: Possibilità di abbattere ulteriormente il reddito imponibile IRPEF.
  • aumento dell'extra-deducibilità: l'innalzamento della soglia di deducibilità fiscale porta con sé anche l'innalzamento della soglia di extra deducibilità, un vantaggio fiscale spesso ignorato, ma con grandi benefici.

Il meccanismo agisce infatti come un incentivo fiscale differito: se nei primi 5 anni di iscrizione non si è raggiunta la soglia massima deducibile, la differenza non utilizzata può essere sfruttata nei 20 anni successivi. Questo adeguamento rende coerente l'impianto della norma con il nuovo tetto contributivo:

  • Quota aggiuntiva: La somma che può essere portata in deduzione oltre la soglia ordinaria sale a 2.650 € annui (pari esattamente alla metà del nuovo importo massimo di 5.300€).
  • Nuovo tetto massimo assoluto: Sommando la deducibilità ordinaria e quella extra, un lavoratore potrà arrivare a dedurre fino a 7.950 € l'anno.

Le nuove regole per i versamenti al Fondo di Tesoreria INPS

Cambiano le regole per la destinazione del TFR inoptato (quello lasciato in azienda) verso il Fondo di Tesoreria dello Stato. L'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, che storicamente riguardava le aziende con più di 50 dipendenti, viene esteso progressivamente:

  • Biennio 2026-2027: Obbligo per aziende con almeno 60 dipendenti.
  • Dal 2028: Obbligo per tutte le aziende con più di 50 dipendenti (soglia standard).
  • Dal 2032: È previsto un ulteriore abbassamento della soglia a 40 dipendenti

Utile a determinare la presenza dell'obbligo o meno sarà il numero di dipendenti in forza nell'anno precedente.

Una maggiore flessibilità nell'erogazione delle prestazioni di rendita

La riforma introduce novità sostanziali nelle modalità di erogazione del montante accumulato al momento del pensionamento, rispondendo alla richiesta di maggiore liquidità da parte degli aderenti al momento dell'uscita dal mondo del lavoro.

Le novità sono:

Più capitale subito: cambia il rapporto tra la quota richiedibile in capitale e quella in rendita (Regola del 60/40). Sarà possibile richiedere fino al 60% del montante in capitale (invece del precedente 50%), incassando immediatamente una somma più consistente, e lasciando il restante 40% in rendita.

Nuove modalità di erogazione della prestazione pensionistica: vengono introdotte nuove modalità di riscossione al momento del pensionamento, più flessibili e personalizzabili, gestita e erogate direttamente dal Fondo Pensione (senza passare per compagnie assicurative esterne come invece avviene per la rendita vitalizia) che manterrà i valori non erogati in gestione, venendo disinvestita solo la frazione che deve essere erogata, e che pertanto continueranno a produrre un rendimento finanziario:

  • La rendita a durata definita:
  • I prelievi liberamente determinabili;
  • L'erogazione frazionata.

La prima opzione “Rendita a Durata Definita” prevede:

  • Calcolo dinamico: Il montante viene diviso per la speranza di vita (coefficienti ISTAT). La rata viene ricalcolata e determinata di anno in anno secondo questo parametro;
  • Tutela ereditaria: In caso di decesso dell'aderente, la prestazione non si estingue ma subentrano gli eredi designati;
  • Tassazione agevolata: Si applica l'aliquota del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

La seconda opzione dei “Prelievi liberamente determinabili” rappresenta una sorta di “riscossione a richiesta delle rate non ancora erogate” e offre la massima flessibilità a chi vuole attingere al capitale in modo puntuale:

  • Limite di importo: L'importo che si può richiedere non può superare la cifra che si sarebbe maturata scegliendo la Rendita a durata definita (sopra descritta).
  • Successione: In caso di morte, il capitale residuo può essere richiesto dagli eredi designati.
  • Vantaggio fiscale: Gode della stessa tassazione di favore della rendita (aliquota 15%-9% in base all'anzianità di iscrizione).

La terza opzione “Erogazione Frazionata” si rivolge a chi preferisce una dilazione diversa, richiedibile per un periodo, comunque, non inferiore ai 5 anni:

  • Tutela ereditaria: In caso di decesso dell'aderente, la prestazione non erogata viene riscattata dagli eredi designati;
  • Tassazione specifica, comunque agevolata: In questo caso la norma prevede un'aliquota di partenza del 20%, che può scendere fino al 15% (riduzione dello 0,25% ogni anno dopo il 15° anno di iscrizione).

La COVIP è in procinto di emettere una Circolare di Istruzioni, attualmente soggetta a Consultazione Pubblica fino al 29 maggio 2026 per raccogliere osservazioni da parte dei soggetti operanti nel settore, che precisa le modalità di dettaglio nella gestione delle modalità di erogazione di tali prestazioni pensionistiche.

La nuova disciplina sulla Portabilità del contributo datoriale

Un cambiamento di particolare rilievo introdotto dalla manovra 2026 riguarda la portabilità del contributo datoriale, che fino ad oggi era una prerogativa esclusiva dei fondi pensione negoziali, frutto della contrattazione collettiva.

Di conseguenza, se un lavoratore si iscriveva a un fondo aperto o a un PIP (piano individuale pensionistico) oppure chiedeva il trasferimento del montante accumulato, perdeva il diritto a percepire il contributo del datore di lavoro.

La Legge di Bilancio 2026 elimina tale vincolo, superando la norma che subordinava il contributo datoriale alle modalità stabilite dalla contrattazione collettiva in caso di trasferimento.

Di conseguenza, dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica, il lavoratore acquisisce il diritto di trasferire la propria posizione individuale verso qualsiasi altro fondo di sua scelta (aperto o PIP), mantenendo il diritto a ricevere il contributo del datore di lavoro previsto dal proprio contratto.

La legge di conversione del DLgs 19/26 PNRR, ha previsto che la decorrenza della portabilità del contributo datoriale sarà dal 31/10/2026.

Questa modifica amplia sensibilmente la libertà di scelta. Tuttavia, è fondamentale considerare un aspetto critico legato all'efficienza economica. Infatti, non bisogna dimenticare che i costi di gestione variano notevolmente tra le diverse forme pensionistiche:

  • fondi negoziali: essendo costituiti come associazioni senza scopo di lucro, applicano costi contenuti;
  • fondi aperti e PIP: presentano costi in media più elevati.

In concreto, scegliendo uno strumento più oneroso, una parte del contributo datoriale recuperato potrebbe essere assorbita dai costi di gestione, riducendo l'accumulo effettivo della prestazione finale.

Per questo motivo, i fondi negoziali e preesistenti restano la scelta più conveniente anche sotto il profilo del rapporto costi-rendimenti, specie nel lungo periodo, poiché variazioni anche minime possono avere un impatto significativo sull'importo della prestazione pensionistica.

Per approfondire, sul sito della COVIP è possibile analizzare l'Indicatore sintetico dei costi (ISC) di tutti fondi pensione esistenti così da poter comparare i costi e valutarne l'incidenza.

Nuovi scaglioni IRPEF 2026

La Legge di bilancio 2026 conferma e rende strutturale la nuova articolazione delle aliquote IRPEF per il 2026. Si tratta di una misura di ampio respiro che va ben oltre la sola previdenza: ridefinendo la tassazione del reddito imponibile, questa riforma influenza direttamente il “netto” in busta.

Il nuovo assetto fiscale, sempre con i soli 3 scaglioni introdotti nel 2024, è così strutturato:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 €;
  • 33% (invece del precedente 35%) per i redditi compresi tra 28.000 € e 50.000 €;
  • 43% per i redditi oltre i 50.000 €.

Limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

La Legge di Bilancio 2026 consolida la protezione di alcune prestazioni della previdenza complementare, equiparandole alle garanzie già previste per le pensioni pubbliche. Nello specifico, godranno dello status di incedibilità, insequestrabilità e impignorabilità le somme erogate come:

  • prestazione pensionistica al momento del pensionamento;
  • RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata);
  • anticipazioni per spese sanitarie.

Tali importi non potranno essere ceduti a terzi, né essere oggetto di azioni esecutive da parte dei creditori. Questa misura assicura una tutela integrale dei risparmi accumulati, proteggendo il pensionato e l'aderente anche in situazioni di estrema necessità.

La protezione si estende all'intero ciclo di vita del risparmio previdenziale: dalla fase di accumulo, in cui la posizione individuale resta intangibile, fino alla fase di erogazione per le prestazioni sopra citate. La finalità della norma è chiara: garantire che le risorse destinate alla previdenza complementare conservino la loro funzione primaria, salvaguardando il lavoratore e la sua famiglia da eventuali pignoramenti.

È tuttavia opportuno precisare che tale tutela rafforzata non è universale. Restano infatti escluse le altre tipologie di anticipazione (come quelle per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa o per esigenze personali) e i riscatti totali o parziali della posizione. Queste somme, una volta liquidate, rimangono aggredibili dai creditori secondo le procedure ordinarie.

Fondi pensione e investimenti in infrastrutture

La manovra 2026 introduce nuove disposizioni riguardanti le politiche di investimento dei fondi pensione, con un'attenzione specifica allo sviluppo delle infrastrutture nazionali. La norma attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze – d'intesa con il Ministro del Lavoro e previo parere della COVIP – il potere di emanare linee guida per orientare le risorse verso strumenti finanziari emessi da società o enti operanti in settori strategici per il Paese.

L'obiettivo è indirizzare gli investimenti di capitali verso progetti infrastrutturali di rilievo, offrendo al contempo rendimenti competitivi per gli aderenti. Per massimizzare l'efficacia, sono previste modalità di investimento flessibili:

  • investimenti diretti: tramite l'acquisto di titoli emessi dalle società di settore;
  • investimenti indiretti: attraverso organismi di investimento collettivo (OICR) o operazioni di cartolarizzazione (tecnica finanziaria che trasforma crediti illiquidi, come mutui o prestiti, in titoli negoziabili sul mercato).

Questi strumenti permettono una maggiore diversificazione del rischio e l'accesso a progetti su larga scala che richiedono ingenti capitali.

Tuttavia, la manovra ribadisce che la missione primaria della previdenza complementare resta la tutela dell'aderente nel lungo periodo. Per questa ragione, gli investimenti devono rispettare rigorosi criteri prudenziali, evitando strategie speculative che potrebbero compromettere i risparmi dei lavoratori.

Pensione anticipata: eliminato il cumulo con il fondo pensione

La Legge di Bilancio 2026 abrogato la disposizione introdotta solo un anno fa. che concedeva ai lavoratori nel sistema contributivo puro la possibilità di cumulare i contributi versati nel proprio fondo pensione con quelli del sistema pubblico, così da raggiungere più agevolmente le soglie economiche minime richieste per il pensionamento anticipato o di vecchiaia, utilizzando la previdenza complementare come “scivolo” per anticipare l'uscita dal mondo del lavoro.

Questo meccanismo, nato come forma di integrazione tra i due pilastri previdenziali, prevedeva requisiti contributivi più rigorosi (25 anni anziché 20, con la prospettiva di salire a 30 nel 2030), trovando peraltro un'applicazione pratica molto contenuta.