classi iscrizione |
base di calcolo |
contributo a carico azienda |
contributo a carico quadro superiore |
quota di trattamento di fine rapporto (t.f.r.) da versare al fondo |
“a” quadro superiore «vecchio iscritto» |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno. |
3,50% |
3,00% |
quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando. |
"b" quadro superiore «nuovo iscritto ante» |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno |
3,50% |
3,00% |
quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando. |
"c" quadro superiore «nuovo iscritto post» |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno |
3,50% |
3,00% |
trasferimento di tutto il t.f.r. maturando |
"x" quadro superiore «nuovo iscritto tfr esplicito» |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno |
contributo contrattuale 0,50% |
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trasferimento di tutto il t.f.r. maturando |
"z" quadro superiore «nuovo iscritto tfr tacito» |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno |
contributo contrattuale 0,50% |
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conferimento di tutto il t.f.r. maturando |
“cc” quadro superiore «contributo contrattuale |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno |
contributo contrattuale 0,50% |
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in caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.
ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei quadri superiori, da versare al previndapi, il datore di lavoro e il quadro superiore possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del quadro superiore, salvo il rispetto della aliquota minima 6,5% complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del quadro superiore.
agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere.
rammentiamo che qualora il versamento annuo del contributo base (quota azienda + quota quadro superiore), superi il limite di deducibilità fiscale - fissato in € 5.164,57 dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005 - la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. a tal fine è indispensabile che il quadro superiore comunichi al fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005. in caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. in merito è stato predisposto apposito modulo reperibile sul sito: “mancata deduzione contributi”.