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    |  classi    iscrizione   |  base di    calcolo   | contributo a    carico azienda   | contributo a    carico dirigente   | quota di    trattamento di fine rapporto (t.f.r.)  da versare al    fondo   |  
    | "a"   | retribuzione utile ai fini    della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno.  | 4,00% min. € 4.800,00  | 4,00%  | quota dell'accantonamento    annuale t.f.r. di ammontare pari al 3%  della retribuzione utile ai fini della determinazione del    t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero    t.f.r. maturando.  |  
    | "b"  | retribuzione utile ai fini    della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno  | 4,00% min. € 4.800,00  | 4,00%  | quota dell'accantonamento    annuale t.f.r. di ammontare pari al 4%  della retribuzione utile ai fini della determinazione    del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero    t.f.r. maturando.  |  
    | "c"  | retribuzione utile ai fini    della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno  | 4,00% min. € 4.800,00  | 4,00%  | trasferimento di tutto il t.f.r. maturando  |  
    | "x" | --- | --- | --- | trasferimento di tutto il t.f.r. maturando  |  
    | "z" | --- | --- | --- | conferimento di tutto il t.f.r. maturando |  con decorrenza dal 1° gennaio 2014, per tutti gli iscritti al fondo o che vi aderiranno, il contributo minimo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore a €. 4.800,00 ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile  determinare liberamente l’entità della contribuzione da versare al previndapi.   
          
            
              | in caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il    rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il    riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale,    considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e    trascurando quella inferiore. agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della    retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la    determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi    e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in    località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «b» e «c»), anche    delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.  |    l'ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato  al limite di  deducibilità fiscale con effetto dal 1° gennaio 2006 è  stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base  (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato  in € 5.164,57 dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005 - che condizionava  la contribuzione annua dovuta al fondo. il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti,  potrebbe quindi superare il citato limite. in tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto  non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. a tal fine è  indispensabile che il dirigente comunichi al fondo, entro il 31 dicembre  dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei  contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma  4 del d.lgs. 252/2005. in caso di insorgenza del diritto alla prestazione in  data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o  che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del  diritto. in merito è stato predisposto apposito  modulo reperibile sul sito: “mancata  deduzione contributi”.        
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