classi iscrizione |
base di calcolo |
contributo a carico azienda |
contributo a carico dirigente |
quota di trattamento di fine rapporto (t.f.r.)
da versare al fondo |
"a"
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retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno. |
4,00%
min. € 4.800,00 |
4,00% |
quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando. |
"b" |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno |
4,00%
min. € 4.800,00 |
4,00% |
quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando. |
"c" |
retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno |
4,00%
min. € 4.800,00 |
4,00% |
trasferimento di tutto il t.f.r. maturando |
"x" |
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trasferimento di tutto il t.f.r. maturando |
"z" |
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conferimento di tutto il t.f.r. maturando |
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, per tutti gli iscritti al fondo o che vi aderiranno, il contributo minimo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore a €. 4.800,00
ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile determinare liberamente l’entità della contribuzione da versare al previndapi.
in caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.
agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «b» e «c»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso. |
l'ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato al limite di deducibilità fiscale
con effetto dal 1° gennaio 2006 è stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in € 5.164,57 dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al fondo.
il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, potrebbe quindi superare il citato limite. in tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. a tal fine è indispensabile che il dirigente comunichi al fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005. in caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. in merito è stato predisposto apposito modulo reperibile sul sito: “mancata deduzione contributi”.
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