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in caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore. |
ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei quadro superiori, da versare al previndapi, il datore di lavoro e il quadro superiore possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del quadro superiore, salvo il rispetto dell’aliquota minima (6%) complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del quadro superiore. |
agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in loc |