il 22 dicembre 2010 confapi e federmanager hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, in scadenza al 31/12/2010. le parti hanno convenuto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, per tutti i dirigenti iscritti al previndapi – o che vi aderiranno – la contribuzione nella misura minima dovuta al fondo, stabilita dai precedenti accordi, dovrà essere applicata fino al limite di € 150.000,00 annui. vengono confermate tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia. invariate le aliquote contributive dovute al previndapi per l’anno 2011 rispetto a quelle in vigore nel 2010. |
classi iscrizione | base di calcolo | contributo a carico azienda | contributo a carico dirigente | quota di trattamento di fine rapporto (t.f.r.) da versare al fondo |
"a" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno. | 4,00% | 4,00% | quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando. |
"b" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno | 4,00% | 4,00% | quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando. |
"c" | retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno | 4,00% | 4,00% | trasferimento di tutto il t.f.r. maturando |
"x" | --- | --- | --- | trasferimento di tutto il t.f.r. maturando |
"z" | --- | --- | --- | conferimento di tutto il t.f.r. maturando |
ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile determinare liberamente l’entità della contribuzione da versare al previndapi.
in caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore. agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi "b" e "c"), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso. |
l'ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato al limite di deducibilità fiscale.
con effetto dal 1° gennaio 2006 è stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in € 5.164,57 dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al fondo.
il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, potrebbe quindi superare il citato limite. in tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. a tal fine è indispensabile che il dirigente comunichi al fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005. in caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. in merito è stato predisposto apposito modulo disponibile nel sito: "mancata deduzione contributi".