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Tabelle Contributive

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contribuzione anno 2024 - quadri superiori

 

 

 

 classi iscrizione 

 base di calcolo 

contributo a carico azienda 

contributo a carico quadro superiore 

quota di trattamento di fine rapporto (t.f.r.)

da versare al fondo 

“a”

quadro superiore «vecchio iscritto»

retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno.

3,50%

3,00%

quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 3%  della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando.

"b"

quadro superiore «nuovo iscritto ante»

retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno

3,50%

3,00%

quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 3%  della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando.

"c"

quadro superiore «nuovo iscritto post»

retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno

3,50%

3,00%

trasferimento di tutto il t.f.r. maturando

"x"

quadro superiore «nuovo iscritto tfr esplicito»

retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno

contributo contrattuale 0,50%

---

trasferimento di tutto il t.f.r. maturando

"z"

quadro superiore «nuovo iscritto tfr tacito»

retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 90.000,00 l'anno

contributo contrattuale 0,50%

---

conferimento di tutto il t.f.r. maturando

“cc”

quadro superiore «contributo contrattuale

retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno

contributo contrattuale 0,50%

---

---

 

 in caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

 

ferma restando la misura minima dei contributi a carico delle imprese e a carico dei quadri superiori, da versare al previndapi, il datore di lavoro e il quadro superiore possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del quadro superiore, salvo il rispetto della aliquota minima 6,5% complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del quadro superiore.

 

agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per dispo­sizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere.

 

rammentiamo che qualora il versamento annuo del contributo base (quota azienda + quota quadro superiore),  superi il limite di deducibilità fiscale - fissato in € 5.164,57 dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005 - la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. a tal fine è indispensabile che il quadro superiore comunichi al fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005. in caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. in merito è stato predisposto apposito modulo reperibile sul sito: “mancata deduzione contributi”.

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