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Una breve panoramica delle novità sulla Previdenza introdotte dalla Legge Finanziaria 2018

La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) in vigore dal 01/01/2018, tra le tante disposizioni approvate ha portato anche molte novità che riguardano la previdenza pubblica (con una serie di agevolazioni) e complementare (con lo scopo di rafforzare il suo ruolo di Secondo Pilastro alla pensione pubblica), che saranno oggetto nelle prossime settimane di approfondimenti da parte sia dell’INPS che delle associazioni di categoria e dei singoli fondi, sia anche della COVIP.

Si tratterà di definire gli impatti operativi e le modalità di gestione che dovranno essere attuati dai fondi, coinvolgendo probabilmente per alcuni approfondimenti anche le Parti Istitutive.

Per quanto riguarda le disposizioni della legge che hanno maggiore impatto per i Fondi Pensione (a prescindere dall’estensione di alcune disposizioni ai dipendenti della PA) segnalo in particolare:

- la semplificazione di RITA, che viene disgiunta dall’attestazione dell’INPS in riferimento all’APE (che è peraltro prorogata di 1 anno) e per la quale viene tolto dunque il requisito dei 63 anni di età. Nel caso di inoccupazione superiore a 24 mesi viene esteso a 10 anni il periodo entro cui devono maturare i requisiti per quella pubblica (possibilità che ora doveva essere presa dai singoli Fondi con l’accordo delle Parti Istitutive).

Viene inoltre confermata la tassazione a ritenuta sostitutiva agevolata (stesse modalità già definite) per l’intero ammontare  (viene peraltro dato al lavoratore la possibilità di richiedere la tassazione ordinaria).

Viene infine abrogato l’eventuale divieto di riscatto totale in caso di invalidità permanente in caso di venuta meno dei requisiti di iscrizione al Fondo.

- la previsione, nel caso di accordi contrattuali che prevedano versamenti a fondi di categoria di contributi aggiuntivi oltre a quelli ordinari, che tale versamento sia effettuato anche ai lavoratori che non versano al fondo il TFR

I Fondi devono adeguare entro 6 mesi i propri Regolamenti a questa disposizione e già da subito garantire la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.

- la soppressione di FONDINPS (il Fondo che raccoglie il TFR maturando lasciato nelle aziende) a partire dalla data che sarà definita da un decreto del Ministro del Lavoro, che dovrà anche definire un Fondo pensione negoziale in sostituzione (che riceverà anche quanto presente in FONDINPS) da individuare fra quelli di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotato di un assetto organizzativo conforme alle disposizioni.

Per maggiori dettagli premi QUI

Per una panoramica di commento più ampia (con il riporto specifico del comma di legge) relativa anche alle altre disposizioni che hanno impatti sulla previdenza pubblica e complementare (in rosso quelli con impatti sulla previdenza complementare), su aspetti di welfare e sulla sanità, premi QUI