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contribuzione anno 2011 - dirigenti

il 22 dicembre 2010 confapi e federmanager hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali, in scadenza al 31/12/2010.

le parti hanno convenuto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, per tutti i dirigenti iscritti al previndapi – o che vi aderiranno   la contribuzione nella misura  minima  dovuta  al  fondo,  stabilita  dai  precedenti accordi, dovrà essere  applicata   fino al    limite  di € 150.000,00 annui. vengono confermate tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia.

invariate le aliquote contributive dovute al previndapi per l’anno 2011 rispetto a quelle in vigore nel 2010.

 classi iscrizione

 

 base di calcolo

 

contributo a carico azienda

 

contributo a carico dirigente

quota di trattamento di fine rapporto (t.f.r.) da versare al fondo

"a"

retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno.

4,00%

4,00%

quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 3%  della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando.

"b"

retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno

4,00%

4,00%

quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 4%  della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero t.f.r. maturando.

"c"

retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno

4,00%

4,00%

trasferimento di tutto il t.f.r. maturando

"x"

---

---

---

trasferimento di tutto il t.f.r. maturando

"z"

---

---

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conferimento di tutto il  t.f.r. maturando

ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile determinare liberamente l’entità della contribuzione da versare al previndapi.

in caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi "b" e "c"), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

l'ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato al limite di deducibilità fiscale.

con effetto dal 1° gennaio 2006 è stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in € 5.164,57 dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al fondo.

il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, potrebbe quindi superare il citato limite. in tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. a tal fine è indispensabile che il dirigente comunichi al fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 del d.lgs. 252/2005. in caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. in merito è stato predisposto apposito modulo disponibile nel sito: "mancata deduzione contributi".

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